Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 714 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20793/2010 proposto da:

COMUNE DI CANELLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO RAVA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CANTINA SOCIALE DI CANELLI SCARL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA

24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIANFRANCESCO MARCHELLO, STEFANO ALESSANDRO

GRIMALDI, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2009 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GRIMALDI che segnala il

fallimento della Società, in subordine chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Canelli accertò una maggiore imposta ICI, in relazione agli anni 2005 e 2006, da parte della cantina sociale di Canelli s.c.a.r.l. in riferimento ad alcuni fabbricati accatastati in A/3 e D/7 ed emise i relativi avvisi di accertamento.

La contribuente impugnò gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Asti, deducendo l’esenzione dall’imposta in quanto gli immobili costituivano fabbricati strumentali all’attività agricola.

La CTP respinse il ricorso con sentenza parzialmente riformata in secondo grado, su appello del Comune, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale annullò gli avvisi di accertamento dell’ICI per gli immobili accatastati in D/7 ritenuti strumentali all’attività agricola.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Canelli con tre motivi e la Cantina sociale di Canelli s.c.a.r.l. ha resistito con controricorso. Il Comune di Canelli ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Canelli lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di appello nella sua motivazione non ha spiegato perchè i fabbricati della contribuente Cantina di Canelli s.c.a.r.l. devono essere considerati rurali sebbene non accatastati nella specifica categoria D/10 bensì in D/7.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso il Comune di Canelli lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, convertito in L. n. 133 del 1994 ed art. 29 e art. 73, comma 1, lett. A del Testo Unico Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, nonchè artt. 55 e 81 T.U.I.R., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2009, n. 14, con efficacia retroattiva (il quale, interpretando autenticamente del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) – contenente la definizione di fabbricato rilevante ai fini dell’applicazione dell’ICI – stabilisce che detto articolo va inteso nel senso che non si considerano tali le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, aventi i requisiti di ruralità di cui al predetto art. 9) perchè il giudice di appello ha ritenuto che il compendio immobiliare accatastato in D/7 nel quale la Cantina di Canelli svolge la sua attività di magazzinaggio e produzione e commercializzazione del vino non sia assoggettabile ad imposta perchè trattasi di fabbricato rurale D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9, comma 3 bis, convertito in L. n. 133 del 1994 (nel testo modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2), sebbene accatastato in D/7 e non in D/10.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al secondo e terzo motivo, assorbito il primo.

Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato in proposito Sez. Unite, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009 “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.

L’orientamento delle Sezioni Unite è seguito in numerose recenti pronunce tra cui a mero titolo esemplificativo si indica Sez. 5, Sentenza n. 5167 del 05/03/2014 secondo cui “In tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), sicchè qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest’ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta” (Successivamente anche Sez. 5, Sentenza n. 7930 del 20/04/2016).

Nella fattispecie gli immobili risultano accatastati in categoria D/7 e non in A/6 O D/10, categoria che non riguarda specificamente le costruzioni strumentali all’esercizio di attività agricola e pertanto erroneamente il giudice di appello non ha ritenuto mancante il presupposto necessario ed indefettibile per l’esclusione del fabbricato dall’assoggettamento all’imposta ICI, avendo pronunciato la sentenza in data 20 ottobre 2009 quando la L. n. 14 del 2009, era già entrata in vigore.

Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite è entrato in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis 2-ter e 2 quater, convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106, con il quale è stata introdotta una speciale procedura di riconoscimento con effetti retroattivi delle categorie D/10 ed A/6 agli immobili da sempre in possesso dei requisiti di ruralità stabiliti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, purchè la società contribuente, in aderenza alla procedura speciale ivi prevista, avesse presentato tempestiva domanda di variazione della categoria catastale da D/8 ad A/6 o D/10 con relativa autocertificazione in cui attestava i requisiti di ruralità dell’immobile in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda da effettuarsi entro il 30/9/2011.

Successivamente il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto che “Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.

Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106 e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Le sopra richiamate disposizioni che consentivano di pervenire all’esenzione dall’Ici dei fabbricati strumentali all’attività agricola – soppresse a seguito dell’introduzione dell’IMU – da un lato rafforzano l’orientamento esegetico adottato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite in quanto disciplinano le modalità attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici (di talchè non sarebbe stata necessaria l’adozione di dette norme se la ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla classificazione catastale), dall’altro impongono di compiere un accertamento di fatto, trattandosi di applicazione di ius superveniens, atto a verificare se la richiesta per il riconoscimento della ruralità presentata dalla contribuente a norma del D.L. n. 70 del 2011, in data 30 settembre 2011 sia idonea a produrre gli effetti del riconoscimento della ruralità per il quinquennio anteriore e, dunque, dal 30 settembre 2006 in relazione ai fabbricati per cui è causa.

Si tratta, invero, di norme che, per il periodo della loro vigenza, consentirebbero di mandare esenti da Ici, con effetto retroattivo quinquennale dalla data di presentazione dell’istanza, i fabbricati per i quali sussistevano i requisiti di ruralità (cfr. Cass. n. 24020 del 2015 e Cass. n. 422 del 2014). Tuttavia lo ius superveniens non può essere applicato e tale norme non sono applicabili al caso in esame non avendo la società dedotto di aver presentato domanda di variazione catastale corredata della prescritta autocertificazione sebbene l’anno di imposta per cui si discute sia antecedente al quinto anno antecedente all’entrata in vigore del decreto legge, cioè il 2006.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in ordine al secondo e terzo motivo proposto assorbito il primo. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda nonchè le spese del giudizio di legittimità considerato che gli orientamenti giurisprudenziali in materia di ICI a carico di immobili strumentali all’attività delle cooperative agricole, che si sono succeduti in materia, risultano alterni sia in sede di merito che di legittimità ed atteso il contrasto di giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto.

PQM

Accoglie il ricorso proposto in relazione al secondo e terzo motivo proposto assorbito il primo cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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