Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 714 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 20529/2009 proposto da:

COMUNE di FURNARI, in persona del sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla Piazza della Rotonda 70, presso lo studio

dell’avv. Antonino Isgrò, rappresentato e difeso dall’avv. D’ANNA

Guglielmo, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.S., R.E., L.I.L.M.

G., L.I.S., elettivamente domiciliati in Roma,

al piazzale Clodio 13, presso lo studio dell’avv. Olga Geraci,

rappresentati e difesi dall’avv. CELI Luigi, come da procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 505/08 della Corte d’Appello di Messina,

emessa il 6.10.08, depositata l’8.10.08;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dal

Consigliere d.ssa Magda Cristiano;

uditi gli avvocati D’Anna e Celi;

udito il P.M., nella persona de sostituto P.G., Dott. GOLIA Aurelio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza dell’8.10.08, ha accolto le domande di liquidazione dell’indennità di occupazione proposte, con unico atto di citazione in riassunzione, da R.S. nonchè da R.E., L.I.S. e L.I. M.G.L., proprietari (il primo in via esclusiva e gli altri tre quali coeredi del defunto L.I.P.) di due distinti appezzamenti di terreno sottoposti a procedura espropriativa dal Comune di Furnari, ed ha condannato l’ente territoriale convenuto a pagare, per tale titolo, al R. la somma di Euro 21.573,43 ed agli eredi L.I. la somma di Euro 13.591,76, entrambe maggiorate degli interessi legali dalla scadenza di ogni singola annualità al saldo effettivo, oltre alle spese di lite.

Il Comune di Furnari ha proposto ricorso a questa Corte per la cassazione della sentenza. R.S. e gli eredi L. I. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Furnari denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3, vizio di ultrapetizione della sentenza, per avere la Corte d’Appello di Messina liquidato l’indennità per l’intera durata de periodo di occupazione legittima (16.3.88/16.3.95), ancorchè gli aventi diritto ne avessero domandato la corresponsione sino alla data dell’irreversibile trasformazione dei terreni, intervenuta, secondo quanto accertato dal ctu nominato in corso di causa, per quello di proprietà R. il 3.8.90 e per quello di proprietà degli eredi L.I. il 10.8.91.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 3012/010), il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale.

Considerato, pertanto, che ogni occupazione temporanea e d’urgenza ingenera un’obbligazione diretta a compensare il mancato godimento del bene per tutta la durata della sua indisponibilità e che, come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata e dalle conclusioni definitive delle parti riportate nell’epigrafe, il R. e gli eredi L.I. avevano chiaramente manifestato la volontà di ottenere dal Comune di Furnari il pagamento di tutte le somme loro dovute per il titolo invocato, correttamente la Corte territoriale richiesta della liquidazione, conformandosi a quanto previsto dalla legge, ha determinato l’indennità con riferimento all’intero periodo durante il quale si è protratta l’occupazione legittima, non ritenendosi vincolata, a norma dell’art. 112 c.p.c., all’erronea prospettazione difensiva degli odierni controricorrenti che (all’evidenza confondendo il significato delle espressioni atecniche “irreversibile trasformazione” ed “occupazione appropriativa”, spesso, ancorchè impropriamente, adoperate come sinonimi in quanto riferentisi a fenomeni fra loro interdipendenti) individuava la cessazione del periodo di occupazione legittima nella data di realizzazione dell’opera pubblica anzichè in quella (successiva) di scadenza del termine (in origine quinquennale e poi prorogato per legge per un biennio) previsto nell’ordinanza sindacale di autorizzazione all’immissione in possesso.

2) Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Furnari denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 30, 48 e 55 e art. 72, comma 3, del R.D. n. 3003 del 1885, art. 12, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, comma 11, in quanto la Corte, accogliendo sul punto le conclusioni del R. e degli eredi L. I., lo ha condannato a pagare in via diretta a costoro le somme liquidate, anzichè rilevare che queste andavano depositate presso la Cassa DD PP. e dichiarare pertanto la domanda inammissibile.

Delle due distinte censure nelle quali si articola il motivo, che sono fra loro connesse e che vanno congiuntamente esaminate, solo la prima è fondata e merita accoglimento .

2.a) E’ principio consolidato che, nel decidere sull’opposizione alla stima, la Corte d’appello non può pronunciare condanna dell’espropriante al pagamento delle indennità (di esproprio e/o di occupazione legittima), ma deve limitarsi ad ordinarne il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili – anche se l’opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto – i principi generali posti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 48 e 55, trattandosi di norme che rispondono a precise esigenze di tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzi sull’indennità, e per non esporre l’espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti (Cass. nn. 25662/06, 4087/01, 5991/99).

Non possono però condividersi le conseguenze di carattere giuridico che, secondo il ricorrente, deriverebbero sul piano processuale dall’applicazione di tale principio.

2.b) Il petitum sostanziale dell’azione di cui in questa sede di discute attiene infatti all’esatta determinazione delle somme dovute a titolo di indennità dall’espropriante, il cui il deposito presso la Cassa depositi e prestiti consegue per legge proprio all’accoglimento della pretesa fatta valere dagli espropriati. Nulla vieta, pertanto, che alla domanda introduttiva volta ad ottenere il pagamento diretto dell’indennità il giudice possa riconoscere il più limitato effetto consentito dagli artt. 48 e 55 citati, disponendo il prescritto deposito (cfr., in termini, Cass. n. 16258/02).

L’accoglimento parziale del motivo di ricorso comporta la cassazione sul punto dell’impugnata sentenza.

Non essendo però necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed ordinare al Comune di Furnari di depositare presso la Cassa DD.PP. le somme già determinate a titolo di indennità dalla Corte d’Appello di Messina, ivi compresi gli interessi.

il Comune, sostanzialmente soccombente nel giudizio di merito, va condannato a pagare agli odierni controricorrenti le spese di quel giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.630,00 di cui Euro 80,00 per spese, Euro 750,00 per diritti ed Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale l’ente territoriale ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., per essere stato, per l’appunto, condannato al pagamento delle spese di lite.

Le spese del presente giudizio, atteso l’accoglimento parziale del secondo motivo di ricorso, vanno invece compensate fra le parti nella misura della metà; il Comune di Furnari va pertanto condannato a pagare ai controricorrenti, in via fra loro solidale, la rimanente metà, liquidata in complessivi Euro 750,00 di cui Euro 650,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

La Corte: rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ordina al Comune di Furnari il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle somme indicate nella sentenza impugnata;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 2.630,00 di cui Euro 80,00 per spese, Euro 750,00 per diritti ed Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna il Comune di Furnari al pagamento in favore dei controricorrenti dell’altra metà, che liquida in Euro 750,00 di cui Euro 650,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA