Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7139 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 17/11/2016, dep.20/03/2017), n. 7139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento 26026 – 2016 R.G. per il regolamento di competenza
richiesto d’ufficio dal tribunale di Roma con ordinanza in data
4.11.2015, procedimento nel quale hanno depositato scrittura
difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..
D’ASCANIO IMMOBILIARE s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS),
presso lo studio dell’avvocato Corbellini Silvia che la rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce alla medesima scrittura
difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.;
nonchè
EQUITALIA SUD s.p.a. (già “Equitolia Gerit c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) –
in persona del responsabile del contenzioso della direzione
regionale Lazio. elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Giovanni Pierluigi da Palestrina. n. 19, presso lo studio
dell’avvocato Fabio Francesco Franco che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce alla medesima scrittura difensiva
ex art. 47 c.p.c., u.c..
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 17 novembre
2016 del consigliere Dott. Luigi Abete.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto
dichiararsi la competenza per materia del giudice di pace di Roma.
Fatto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
“D’Ascanio Immobiliare” s.r.l. citava a comparire dinanzi al giudice di pace di Roma “Equitalia Gerit – s.p.a. (ora “Equitalia Sud, s.p.a.) ed il comune di Roma (ora Roma Capitale).
Chiedeva che, previa sospensione della efficacia esecutiva di cartelle esattoriali recanti intimazione di pagamento del complessivo importo di Euro 109.505.00. fosse dichiarata la nullità ovvero pronunciato l’annullamento dei correlati verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada.
Con sentenza n. 7484/2015 il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore e la competenza per valore del tribunale di Roma.
L’attrice riassumeva il giudizio dinanzi al tribunale di Roma.
Si costituiva “Roma Capitale.
Si costituiva “Equitalia Sud”.
Con ordinanza in data 4.11.2015 il tribunale di Roma dichiarava a sua volta la propria incompetenza per materia e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.
Esponeva che “il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis, e L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, attribuisce, in via generale, al Giudice di Pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada. senza alcun limite di valore – (così ordinanza in data 4.11.2015 del tribunale Roma): che al contempo la declaratoria di incompetenza per valore da parte del giudice di pace postulava necessariamente la negazione da parte dello stesso giudice della sua competenza ratione materiae.
Il pubblico ministero. giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.
La “D’Ascanio Immobiliare – s.r.l. ha chiesto dichiararsi la competenza per materia del giudice di pace di Roma.
“Equitalia Sud” s.p.a. del pari ha chiesto dichiararsi la competenza per materia del giudice di pace di Roma.
L’impugnazione esperita da “D’Ascanio Immobiliare – s.r.l. integra senz’altro gli estremi di una opposizione “preventiva – all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, in relazione alla quale operano gli ordinari criteri ai fini dell’individuazione del giudice competente.
Beninteso non opera la previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1, lett. a), (“non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni) in virtù del disposto del D.Lgs. n. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29, atteso che nella fattispecie si controverte in ordine ad entrate “non tributarie”.
Operano, pii(esattamente, catione temporis, la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 1, nella parte in cui dispone che “l’opposizione di cui all’art. 22 si propone davanti al giudice di pace, ovvero (atteso che l’art. 22 bis è stato abrogato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 1, lett. c)) Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, commi 1 e 2, commi a tenor dei quali l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285, art. 204 bis, è regolata dal rito del lavoro e si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Va dichiarata pertanto la competenza del giudice di pace di Roma.
Il riferito corollario, del resto, rinviene puntuale riscontro nell’insegnamento di questa Corte di legittimità, in virtù del quale la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (cfr. Cass. (ord.) 16.10.2014, n. 21914; Cass. (ord.) 18.2.2015, n. 3283).
Va dunque dichiarata la competenza per materia del giudice di pace di Roma, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara la competenza per materia del giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017