Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7139 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1833-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 5316/2017 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 30.10.18, il Tribunale di Catanzaro rigettò l’opposizione proposta da D.S.- cittadino della Costa D’Avorio- avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato in quanto il racconto del ricorrente era incoerente in ordine al timore di subire una condanna alla reclusione a vita in Costa D’Avorio, ovvero di subire una ritorsione da parte dei familiari della persona uccisa dallo stesso ricorrente in un sinistro stradale; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, anche sulla base dell’esame di vari report; era da escludere la protezione umanitaria, fondata sulle stesse ragioni poste a sostegno della domanda di protezione internazionale, non avendo il ricorrente allegato alcun indice di vulnerabilità.

Il D. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis, c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a e b, nonchè della direttiva 12013/32 UE e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 47), per non aver il Tribunale disposto l’audizione del ricorrente in mancanza della videoregistrazione e considerato che il verbale redatto innanzi alla Commissione era scarno e poco esaustivo.

Con il secondo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 non avendo il Tribunale indagato le questioni riguardanti il Paese di provenienza e la concreta possibilità per il ricorrente di essere tutelato nel suo Paese.

Con il terzo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), non avendo il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria, alla luce delle fonti informative richiamate.

Con il quarto motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 2 Cost., artt. 3 e 8 Cedu, non avendo il Tribunale tenuto conto della vulnerabilità del ricorrente attraverso la comparazione con la situazione della Costa D’Avorio.

Il primo motivo è inammissibile in quanto, nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cass., n. 5973/19; n. 17076/19).

Il secondo e terzo motivo- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono inammissibili poichè tendenti al riesame dei fatti, avendo il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base dell’esame di vari aggiornati report, con decisione non censurabile in questa sede.

Al riguardo, va rilevato che il ricorrente non ha espressamente censurato la decisione impugnata nella parte relativa alla parziale inattendibilità del racconto del ricorrente in ordine alla vicenda del suo arresto e del rilascio e dei timori di ritorsioni dei parenti della vittima stradale, avendo solo genericamente lamentato che il giudice non può decidere sulla base della credibilità soggettiva senza verificare le condizioni oggettive del Paese di provenienza. Pertanto, sotto questo profilo, la critica in questione non attinge la ratio decidendi.

Il quarto motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni individuali di vulnerabilità, essendosi limitato a richiamare la situazione critica della Costa D’Avorio.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 13 marzo 2020

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