Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7138 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. III, 12/03/2021, (ud. 24/09/2020, dep. 12/03/2021), n.7138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36681-2018 proposto da:

B.F., interdetto rappresentato dalla signora

V.A.M. a ciò autorizzata in forza di provvedimento del Giudice

Tutelare di Viterbo del 18/10/2018, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUIDO ROSSI GIRONDA ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del medesimo in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, pec:

guidorossigironda.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già UFG Assicurazioni SpA), in persona

del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO ROMAGNOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo in Roma, via Golametto 2, pec:

maurizioromagnoli.ordineavvocatiroma.org.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7125/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il signor B.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 7125 del 13/11/2017 che, accogliendo l’appello proposto da UFG Assicurazioni SpA avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, ha rideterminato in misura del 32% il danno biologico permanente e liquidato nuovamente il danno dal B. patito in un sinistro stradale.

La sentenza d’appello vede, quale giudice relatore ed estensore, un consigliere ausiliario. In ragione di ciò questa Corte, considerate le ordinanze nn. 32032 e 32033 del 2019 di questa sezione terza con le quali è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 65,66,67,68, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 98, in relazione al parametro di cui all’art. 106 Cost., comma 2, dispone con ordinanza interlocutoria di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 65, 66, 67 e 68, recante “Disposizioni urgenti per il tifando dell’economia”, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 98, in relazione al parametro di cui all’art. 106 Cost., comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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