Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7138 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12070/2021 proposto da:

B.C., domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe

Lufrano, per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno e Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo di Ascoli Piceno;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 30/2021 emessa il 25 marzo 2021 dal Giudice di

Pace di Ascoli Piceno;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con “decreto”, avente valore sostanziale di ordinanza (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 1, secondo cui il processo di opposizione a decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto nei confronti di persona non avente cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea si svolge avanti il giudice di pace secondo “il rito sommario di cognizione”; regolato dagli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.), del 25 marzo 2021 il Giudice di Pace di Ascoli Piceno ha rigettato l’opposizione proposta da B.C. (di nazionalità (OMISSIS)) contro il decreto di espulsione dal territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Prefetto di Ascoli Piceno il 2 febbraio 2021;

che B. chiede la cassazione di tale ordinanza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione;

che il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ascoli Piceno non hanno svolto difese, essendosi limitati a depositare memoria con cui hanno chiesto di partecipare a pubblica udienza di discussione, ove fissata;

che con il primo motivo censura l’ordinanza impugnata per non avere considerato che la decisione di inammissibilità delle sue, reiterate, domande di protezione internazionale era stata comunicata il giorno 2 febbraio 2021 e che il decreto di espulsione, emesso lo stesso giorno, è stato a lui notificato contestualmente alla comunicazione della decisione di inammissibilità assunta dalla Commissione territoriale, con conseguente violazione del diritto a un ricorso effettivo (“art. 46 della Direttiva UE 2013/32 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis”);

che dall’esame dell’ordinanza impugnata (nella parte relativa alla illustrazione dei motivi fatti valere dal ricorrente per negare la legittimità del decreto di espulsione) non risulta che la questione sopra dedotta (comportante accertamenti di fatto) sia stata sollevata nel procedimento di merito;

che il ricorrente non indica in questa sede quando e, soprattutto, come tale questione sia stata da lui dedotta nel giudizio di merito;

che il motivo è dunque inammissibile perché la questione, anche di fatto, da esso implicata è stata dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità;

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia che l’ordinanza impugnata è caratterizzata da motivazione meramente apparente, con conseguente violazione “dell’art. 11 Cost., comma 6, artt. 132 e 348 c.p.c.”;

che la censura, da inquadrare nell’alveo di cui all’art. 134 c.p.c. (l’ordinanza “e’ succintamente motivata”), caratterizzata da alquanta astrattezza, è manifestamente infondata, avendo l’ordinanza impugnata esplicitamente affermato che: non sussisteva divieto legale di espulsione del ricorrente, entrato illegalmente in Italia nel mese di agosto 2015, in quanto: le richieste di protezione internazionale da lui presentate vennero rigettate dalla Commissione territoriale di Ancona il 3 febbraio 2016; con ordinanza del 16 marzo 2017 il Tribunale di Ancona rigettò le stesse domande, da B. avanzate in opposizione alle decisioni amministrative; la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso da tale persona proposto contro la decisione della Corte di appello confermativa di quella del Tribunale; B. ha reiterato le domande di protezione internazionale il 22 gennaio 2021 e tali istanze sono state ritenute inammissibili dalla Commissione territoriale (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29-bis), sì che l’espulsione disposta dal Prefetto di Ancona il 2 febbraio 2021; la valutazione dei presupposti per la concessione di una delle forme di protezione internazionale non rientra nella cognizione del giudice di pace adito con l’opposizione a decreto di espulsione; la situazione di emergenza conseguente all’epidemia del virus “Covid 19” non rientra fra i casi, “rimessi alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri, che potrebbero precludere l’espulsione dello straniero”;

che tale motivazione è affatto intelligibile; con conseguente insussistenza del vizio di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4);

che con il terzo motivo il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, non avendo il giudice di pace svolto officiosamente alcun accertamento sui rischi di persecuzione, di danno grave alla persona ovvero di lesione dei suoi diritti fondamentali per il caso di esecuzione del decreto di espulsione;

che la censura, per come dedotta, si caratterizza in termini di assoluta astrattezza e genericità, non specificando il ricorrente in cosa consista il rischio di persecuzione, di danno grave o di lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio e, soprattutto, in quali termini concreti tale questione sia stata sollevata nel giudizio di merito;

che è poi vero che nella parte narrativa del ricorso si fa riferimento alla deduzione di un rischio di compromissione del diritto alla salute, in caso di rimpatrio, a causa del pericolo di contagio di “Covid-19”, ma a tale profilo, del resto dedotto in maniera del tutto generica nella stessa narrativa, non si richiama poi in alcuna misura la censura in concreto articolata con il motivo in esame;

che il motivo, per come dedotto, è dunque inammissibile;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del presente giudizio, non avendo la, vittoriosa, parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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