Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7137 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 24/03/2010), n.7137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S. – domiciliato ex lege in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore – domiciliata ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale

e’ rappresentata e difesa;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 5

ottobre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;

P.M., S.P.G. Dott. SGROI Carmelo, che ha depositato conclusioni

scritte.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.S. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Campania con ricorso del 12.5.89, avente ad oggetto l’inquadramento presso il Comune di Torre del Greco, non ancora definito.

La Corte d’appello, con decreto del 5.10.06, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre, liquidava per il danno non patrimoniale, in considerazione della natura della controversia, della complessita’ del caso e della mancata proposizione dell’istanza di prelievo, Euro 800,00 per ogni anno di ritardo, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso P. S., affidato a quattordici motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Con i primi sette motivi e’ denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1 e art. 6, par 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonche’ della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) questione relative alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte;

in tutti i motivi e’ anche reiterata la tesi della vincolativita’ del parametro temporale e di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed e’ formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo).

b) Questioni concernenti la quantificazione del danno (dette questioni, benche’ oggetto dei quesiti qui in esame sono accennate anche nel motivo sintetizzato supra, poiche’ il ricorso ribadisce e reitera le stesse questioni piu’ volte, ripetutamente).

Secondo l’istante, accertata la violazione del termine di ragionevole durata, e’ vincolante il parametro fissato dalla Corte EDU ed e’, quindi, formulato il seguente quesito «una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua di Euro 1.000,00 – 1,500,00 (secondo motivo) ed il decreto sarebbe carente di motivazione nel punto concernente la quantificazione del danno in misura diversa da quella coincidente con detto parametro, per ogni anno di ritardo (terzo motivo): lo scarso valore della controversia rileva al solo fine della sua determinazione all’interno dei parametri stabiliti dalla Corte EDU (sono richiamate sul punto alcune sentenze di questa Corte) ed e’ formulato il seguente quesito «il modesto valore della controversia puo’ costituire elemento atto ad escludere il diritto all’equa riparazione ovvero e’ idoneo a ridurre l’equo indennizzo? (quarto motivo): inoltre, nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 (sono richiamate alcune sentenze della Corte EDU, ed e’ formulato il seguente quesito spetta un’ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? (quinto motivo) e su questa domanda la Corte d’appello non si e’ pronunciata (sesto motivo), incorrendo in difetto di motivazione (settimo motivo):

1.1.- I motivi dall’ottavo al quattordicesimo denunciano violazione dell’art. 6, I CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., della L. 794 del 1942, art. 24 delle tariffe professionali, nonche’ difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) nella specie non dovrebbe aversi riguardo alla tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, ed e’ formulato il seguente quesito di diritto alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di v.g.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? (ottavo motivo) e questo stesso quesito e’ reiterato negli stessi identici termini nel decimo motivo, che richiama le sentenze di questa Corte in ordine alla natura del procedimento in esame; la parte soccombente deve essere condannata alle spese di lite e’ formulato il seguente quesito di diritto e’ legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 prot.

add CEDU direttamente applicabile al caso di specie? (nono motivo) ed il provvedimento sarebbe carente nella motivazione sulle spese in misura insufficiente (undicesimo motivo);

decreto avrebbe liquidato le spese del giudizio in misura insufficiente e si sarebbe posto in contrasto con le quantificazioni operate da questa Corte (sono indicate alcune somme senza indicazione delle sentenze) ed e’ formulato il seguente quesito le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attivita’ svolta, alle tariffe professionali vigenti ed alla nota spese? (motivo 12); sono riportate le voci tariffarie asseritamente dovute, per sostenere che emergerebbe chiara la violazione di legge ed e’ formulato il seguente quesito puo’ il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? (motivo 13) e sul punto e’ denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (motivo 14).

2.- I motivi indicati nel par. 1 possono essere esaminati congiuntamente, perche’ giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente infondati. In linea preliminare va peraltro evidenziatala manifesta la inammissibilita’ delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto, che ha accolto in parte la domanda. Analoga conclusione si impone in ordine agli argomenti che si risolvono in generiche affermazioni sulla diretta applicabilita’ delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulati in modo no conferente rispetto alla motivazione del decreto.

Ancora preliminarmente, va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., e’ inadeguato, con conseguente inammissibilita’ del motivo di ricorso, quando non sia conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (Cass. S.U. n. 8466 del 2008; n. 11650 del 2008); quando si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 6420 del 2008); quando non abbia attinenza ne’ col giudizio ne’ col motivo formulato, ma introduca un tema nuovo ed estraneo (Cass. n. 15949 del 2007); quando la sua formulazione non sia precisa, ma si concreti in quesiti multipli o cumulativi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008), logicamente e giuridicamente contraddittori. Posta questa premessa, si osserva:

a) relativamente alle questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtu’ del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi e’ il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa percio’ manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali cio’ sia permesso dai testi delle norme.

Qualora cio’ non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilita’ della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007). Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtu’ di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini e’ il principio che puo’ essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui e’ stata proposta.

b) Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo. Resta invece escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entita’, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, cio’ non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, e’ probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entita’ della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito puo’, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che cio’ comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicche’ se il giudice non si pronuncia sul ed. bonus, cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008);

il danno non patrimoniale deve dunque essere quantificato in applicazione di detto parametro, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entita’ della “posta in gioco”, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass., n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006);

nella quantificazione dell’equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte europea in Euro 1.00,000 non puo’ aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell’interessata e raffrontare la natura e l’entita’ della pretesa patrimoniale (ed. posta in gioco) e la condizione socio – economica del richiedente, al fine di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di questo (Cass. n. 14955 del 2008; n. 23048 del 2007).

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in relazione ai quesiti posti con i motivi relativi alla quantificazione dell’indennizzo, in applicazione dei quali e’ manifesta l’infondatezza di tutti mezzi sintetizzati sub 1-b).

Infatti, il decreto ha liquidato Euro 800,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto che per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, lett. a, ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversita’ di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Nel fissare la misura dell’indennizzo, il decreto si e’ discostato in modo non irragionevole dal parametro della Corte EDU, avendo motivato con riferimento sia alla natura della controversia, sia all’istanza di fissazione dell’udienza che se, da un canto, non rileva per identificare il termine di durata del giudizio, dall’altro, e’, sotto il profilo logico, evidentemente espressiva dell’interesse e dell’attenzione della parte per il giudizio, quindi la sua mancata (o ritardata) presentazione bene puo’ essere assunta quale elemento sintomatico di detto interesse.

2.1.- I motivi indicati nel par. 1.1 possono essere esaminati congiuntamente, perche’ logicamente connessi, sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente fondati, entro i limiti di seguito precisati.

In linea preliminare va osservato che non congruamente due dei motivi (8 e 10) si concludono con lo stesso quesito di diritto e pongono la stessa questione reiterata in modo non logicamente coordinato nei due mezzi.

Ancora in linea preliminare, va evidenziata la manifesta inammissibilita’ delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, ovvero si risolvono in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie e che sono formulati in contrasto con i principi sopra enunciati.

Tanto va rilevato in relazione ai motivi:

ottavo e decimo, nella parte in cui pongono una questione astratta della tariffa applicabile, ex se non rilevante, per come formulata, in difetto della specifica indicazione e deduzione dei limiti e dei termini entro i quali avrebbe comportato, eventualmente, la violazione del principio dell’inderogabilita’ della tariffa;

nono, posto che con esso si pone quesito concernente i presupposti della compensazione, nella specie non disposta, la necessita’ che le spese seguono la soccombenza, che e’ cio’ che e’ accaduto nel caso in esame, la insufficiente liquidazione delle spese, dedotta in maniera astratta;

dodicesimo, tenuto conto della astratta deduzione di sufficienza della spese liquidate, svolta richiamando liquidazioni relativi a diversi giudizi (senza neppure indicare le sentenze);

tredicesimo, quanto alla possibilita’ del giudice di ridurre le voci della nota spese, mediante un quesito formulato in maniera astratta e generica, essendo chiaro che cio’ e’ possibile se tanto risulta dalla applicazione delle norme.

La manifesta inammissibilita’ dei quesiti e delle censure svolte nei mezzi che li contengono, esaminabili appunto entro i limiti definiti dai quesiti, rende sufficiente ricordare, in relazione agli ulteriori profili, che, secondo questa Corte:

la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui all’art. 3, comma 4 e, in virtu’ del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004);

le disposizioni dell’art. 91 c.p.c. e segg. in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);

dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attivita’ dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle liberta’” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e liberta’ limitazioni piu’ ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione” (Cass. n. 18204 del 2003);

la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilita’ della Tab. A-4 e della Tab. B-1. In questi termini sono i principi che possono essere enunciati e che dimostrano la manifesta infondatezza delle doglianze dirette a sostenere l’applicabilita’ della Tab. A-3^, che concerne i giudizi innanzi al T.a.r..

Relativamente agli ulteriori profili di censura, da ritenere ammissibili, nella parte in cui correlano l’erroneita’ delle voci di tariffa applicata alla violazione del principio dell’inderogabilita’ ed al difetto di motivazione, va dato atto che la giurisprudenza di questa Corte ed anche di questa Sezione, non e’ univocamente orientata in ordine ai requisiti da osservare per ritenere ammissibile la censura in ordine alla liquidazione delle spese.

Al riguardo va qui senz’altro ribadito che la parte che censura in sede di legittimita’ la liquidazione delle spese processuali e’ tenuta ad indicare in modo specifico ed autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, cosi consentendo al giudice di legittimita’ il controllo di tale error in iudicando, pena l’inammissibilita’ del ricorso (Cass. n. 17059 del 2007; n. 8160 del 2001). La doglianza richiede, inoltre, che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilita’ ed il ricorrente non puo’, dunque, limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilita’ della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonche’ le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 14744 del 2007; n. 9082 del 2006; n. 13417 del 2001).

Tuttavia, tra i due orientamenti espressi in ordine al grado di specificita’ delle censure, deve preferirsi quello che reputa sufficiente a detto fine che sia riportata la nota spese presentata alla Corte d’appello e, benche’, come nella specie, la stessa rechi l’indicazione di tutti gli scaglioni di riferimento, la deduzione puo’ ritenersi sufficientemente specifica e puntuale, se risultino indicate le attivita’ effettivamente svolte e se la liquidazione da parte del giudice del merito sia stata operata mediante applicazione di una voce della tariffa erronea, espressamente richiamata. Infatti, detta circostanza, alla luce dell’indicazione dell’attivita’ svolta dal difensore, e’ sufficiente a consentire di accertare l’erroneita’ della liquidazione e la violazione denunciata. In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 101,00 per diritti ed Euro 250,00 per onorari, esplicitamente richiamando la Tab. B-3^ ed A-10^ (recte, 7^) della tariffa rende palese la fondatezza della censura, dovendo invece applicarsi la Tab.

B-3^ (per i diritti) e la Tab. A-4^ per gli onorari, ovviamente relativamente alle sole voci per le quali e’ stata documentata l’attivita’ svolta. Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti; il decreto andra’ cassato nel solo capo relativo alle spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate. Le spese di legittimita’ potranno essere compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ad eccezione del parametro di quantificazione del risarcimento per il danno non patrimoniale.

In ordine a tale profilo, va data continuita’ al principio affermato, da ultimo, dalla sentenza n. 21840 del 2009, le cui argomentazioni devono aversi qui per integralmente riportate, in virtu’ del quale la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e ad Euro 1000,00 per quelli successivi, non osservato dal decreto, con conseguente accoglimento delle censure, limitatamente al discostamento da detto parametro.

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato – con conseguente assorbimento dei motivi concernenti le spese del giudizio – e la causa puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, in applicazione dello standard sopra indicato – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius – a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, va riconosciuta all’istante la somma di Euro 13.416,00, in relazione al periodo di irragionevole durata incensurabilmente accertato dal giudice del merito (anni 14 e mesi 2), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza – distratte in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo – quanto al giudizio di merito e per la meta’ quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione – assorbiti i motivi sulle spese -, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare alla ricorrente la somma di Euro 13.416,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali – per la meta’, quanto alla presente fase, compensandosi la restante parte – distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario, e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.090,00 (di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 440,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi), quanto al giudizio di legittimita’ in Euro 500,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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