Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7137 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 17/11/2016, dep.20/03/2017),  n. 7137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11409 – 2015 R.G. proposto da:

L.R.A., – c.f. (OMISSIS) – D.M. c.f.

(OMISSIS), D.G.S. c.f. (OMISSIS) –

V.M. – c.f. (OMISSIS) – (in proprio e quale erede di V.V.),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Valadier n. 43, presso

lo studio dell’avvocato Giovanni Romano che li rappresenta e difende

in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente –

Avverso il decreto dei 3.7/3.11.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17

novembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Giovanni Romano per i ricorrenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 5.9.2012 i ricorrenti si dolevano per l’eccessiva durata della procedura fallimentare della s.p.a. “(OMISSIS)”, al cui passivo i medesimi L.R.A., D.M. e D.G.S. nonchè V.V. dante causa di V.M.) avevano domandato ed ottenuto l’ammissione.

Deducevano in particolare che il fallimento era stato dichiarato dal tribunale di Marsala con sentenza del 22.2.1993 e non era stato ancora chiuso alla data della proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001.

Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro a ristoro dei danni subiti per l’irragionevole durata del fallimento “presupposto” un equo indennizzo indicato, per ciascuno di essi, in misura pari ad Euro 11.750,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia: con il favore delle spese da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto dei 3.7/3.11.2014 la corte d’appello di Caltanissetta condannava il Ministero resistente a pagare ad L.R.A. la somma di Euro 4.375,00. a D.M. la somma di Euro 4.375,00 e a D.G.S. la somma di Euro 4.375,00, rigettava la domanda proposta da V.M. in proprio e quale erede di V.V. e compensava integralmente le spese di lite.

Dava atto la corte che la durata della procedura fallimentare “presupposta” a decorrere dal dì 5.11.1995 – di esecutività dello stato passivo al dì 5.9.2012 – di deposito del ricorso ex lege n. 89 del 2001, doveva computarsi in quindici anni e dieci mesi: che al contempo la medesima procedura doveva reputarsi particolarmente complessa in ragione dell’elevato numero dei creditori, della consistenza e della varietà dell’attivo, delle molteplici azioni di cognizione ed esecutive intraprese e della necessità di regolare la posizione dei lavoratori alle dipendenze della società fallita.

Indi esplicitava che la durata ragionevole era da stimare in sette anni, cui andavano sommati ulteriori tre anni non ascrivibili all'”apparato – giustizia”, sicchè il periodo di irragionevole durata si determinava in cinque anni e dieci mesi; che l’indennizzo poteva determinarsi in Euro 750,00 per ogni anno di ritardo.

Esplicitava infine, limitatamente alla domanda proposta da V.M. iure hereditario, che la procedura aveva avuto una durata ragionevole per il suo dante causa ovvero una durata – dal 5.11.1995 al 30.7.1996, data del decesso di V.V. – di circa un anno; limitatamente alla domanda proposta da V.M. iure proprio, che costei non aveva “dimostrato, ma neanche allegato, di essere intervenuta nella procedura presupposta dopo la morte del genitore” (così decreto, pag. 2).

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di quattro motivi L.R.A., D.M., D.G.S. e V.M. ultima in proprio e quale erede di V.V.); hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione e decida nel merito con condanna del Ministero alle spese e del primo giudizio e del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell’avvocato Giovanni Romano.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso: ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, nonchè dei principi elaborati dalla Corte E.D.U..

Deducono che alla morte di V.V., ammesso al passivo del fallimento “presupposto”, la sua erede, V.M., non era tenuta “a costituirsi nella procedura fallimentare, dovendo soltanto attendere le eventuali distribuzioni del ricavato predisposte dal curatore fallimentare con i vari piani di riparto parziali” (così ricorso, pag. 17); che d’altra parte gli eredi dei creditori chirografari hanno “un preciso interesse affinchè la procedura fallimentare si risolva in tempi ragionevoli. in quanto è loro interesse recuperare, nel pii(breve tempo possibile, le somme di denaro” (così ricorso, pag. 17).

Il motivo è destituito di fondamento.

Si rappresenta che sia in relazione all’abrogato disposto della L. Fall., art. 115 sia in relazione al disposto della L. Fall., art. 115 quale riformulato a seguito della “riforma” fallimentare è da escludere certamente che l’erede del debitore ammesso al passivo dovesse e debba proporre domanda tardiva di insinuazione al passivo.

Ciò nondimeno è indispensabile affinchè l’erede possa a pieno titolo esser considerato parte della procedura fallimentare ed eventualmente “soffrire” iure proprio per la sua “irragionevole” protrazione che fornisca all’ufficio fallimentare formale riscontro di tale sua qualità mercè allegazione di documentazione idonea a tale scopo, propriamente, siccome si è ritenuto in dottrina, mercè allegazione della denuncia di successione ove è specifica menzione del credito concorsuale/concorrente del de cuius.

Ebbene nel caso di specie in nessun modo risulta che V.M. abbia dato conto all’ufficio della procedura fallimentare “presupposta” nelle forme summenzionate della sua qualità di erede di V.V..

Anzi, in verità, non vi è stata – ancor prima – neppure deduzione in tal senso, giacchè la ricorrente ha riferito testualmente: “la ricorrente, infatti, pur non essendo materialmente costituita nella procedura fallimentare (…)” (così ricorso, pag. 13).

In tal guisa vanno senza dubbio condivise le affermazioni della corte di merito (“la Corte ritiene che la domanda proposta da V.M. in proprio sia inammissibile, non avendo la predetta dimostrato, ma neanche allegato, di essere intervenuta nella procedura presupposta dopo la morte del genitore, così decreto impugnato, pag. 4).

Ovviamente, in ordine alla pretesa azionata da V.M. iure heriditario, va posto in risalto che pur a far data, per giunta, dal dì – 22.2.1993 – della dichiarazione di fallimento della “(OMISSIS)” al dì – 30.7.1996 – del decesso di V.V. il periodo di ragionevole durata della procedura fallimentare “presupposta” non è stato per nulla oltrepassato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, nonchè dell’art. 6, par. 1, C.E.D.U..

Deducono che ha errato senz’altro la corte d’appello “nel momento in cui ha ritenuto giustificabile un periodo di 10 anni di durata della procedura fallimentare presupposta” (così ricorso, pag. 19).

Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Si rappresenta che i ricorrenti col motivo in disamina sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte distrettuale ha determinato in complessivi dieci anni la durata ragionevole del fallimento “presupposto” (“limitare (…) consistentemente l’eccessiva durata della procedura, ml dato meramente affermato della compless’ità della controversia (…) senza alcuna valutazione della concreta progressione della procedura, (…) così ricorso, pag. 25).

Del resto questo Giudice del diritto spiega che,in tema di diritto ad un’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo,la nozione di “ragionevole durata” non ha carattere assoluto, ma relativo, e non si presta ad una determinazione in termini assoluti, ma è condizionata da parametri l’attuali strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide: e che difatti la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata del processo deve essere verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri da esso stabiliti, ed impone quindi di avere riguardo alla specificità del caso che il giudice è chiamato a valutare, nonchè ai principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dai quali è ben possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (cfr. Cass. 21.4.2006, n. 9411).

In questi termini si evidenzia che la censurata statuizione è – siccome dei 3.7/3.11.2014 – soggetta alle novità introdotte con il D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, ed applicabili alle sentenze pubblicate (in generale ai provvedimenti pubblicati) dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Conseguentemente il vizio motivazionale che il mezzo di impugnazione de quo agitur veicola, rileva nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”).

Riveste quindi valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).

Ovvero l’insegnamento secondo cui, da un canto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 5 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, dall’altro, il riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che. nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Su tale scorta si rappresenta che nel segno dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata nella fattispecie ricorre la figura di “anomalia motivazionale” dapprima enunciata come “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

Ed invero, in specifica correlazione con la censura di parte ricorrente secondo cui “i giudici nisseni, invece, hanno ritenuto elevabile fino a dieci anni il termine di ragionevole durata” (così ricorso, pag. 23), ha valenza la circostanza per cui la durata complessiva della procedura fallimentare “presupposta”, a decorrere dal 5.11.1995 e sino al 5.9.2012, dì di proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001, non è pari ad “anni 15 e mesi 10”, siccome ha reputato la corte di merito (cfr. decreto impugnato, pag. 3), ma ad “anni 16 e mesi 10”.

Evidentemente l’erroneità della riferita affermazione mina ed inficia l’intero impianto del Giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha atteso.

Ed difatti, al di là delle motivazioni addotte dalla corte nissena a supporto della determinazione del periodo di ragionevole durata in dieci anni, ne è patente l’irriducibile inconciliabilità con l’ulteriore ed essenziale affermazione per cui “residua un periodo di anni 5 e mesi 10, pari alla durata irragionevole” (cfr. decreto impugnato, pag. 3).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, nonchè dell’art. 6, par. 1 C.E.D.U..

Deducono che ha errato la corte d’appello a identificare il dies a quo con la data della dichiarazione di esecutività dello stato passivo; che viceversa il dies a quo doveva individuarsi nella data di deposito della domanda di ammissione al passivo.

Il motivo è del pari fondato e meritevole di accoglimento.

E’ sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte di legittimità alla cui stregua, in tema di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, ove il processo presupposto sia un procedimento fallimentare, la sua durata, ai fini dell’accertamento in ordine alla violazione del termine ragionevole, deve essere commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato (cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2207; Cass. 6.7.2016, n. 13819; Cass. 19.3.2015, n. 5502).

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, nonchè dei principi di diritto elaborati dalla Corte.

Deducono che la quantificazione dell’indennizzo, quale operata dalla corte di merito, non si conforma nè ai parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, che li ha indicati in Euro 750,00 per i primi tre anni di irragionevole durata ed in Euro 1.000,00 per gli anni successivi, nè ai parametri individuati dalla giurisprudenza della Corte E.D.U..

Evidentemente il buon esito in particolare del secondo motivo, buon esito la cui proiezione caduca e travolge l’intero complesso delle motivazioni addotte a riscontro della affermata durata irrauionevole/ragionevole, assorbe e rende vana la disamina della quarta ragione di censura: in sede di rinvio si determinerà e si darà conto debitamente del quantum alla cui stregua si reputerà di commisurare l’indennizzo.

In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso il decreto dei 3.7/3.11.2014 della corte d’appello di Caltanissetta va cassato con rinvio ad altra sezione della stessa corte.

All’enunciazione – in dipendenza segnatamente dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte di legittimità n. 13819/2016, n. 5502/2015 e n. 2207/2010 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.

Al di là del buon esito del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 qualer, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014. n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in tal guisa assorbita la disamina del quarto; cassa in relazione e nei limiti dei motivi accolti il decreto dei 3.7/3.11.2014 della corte d’appello di Caltanissetta: rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Caltanissetta anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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