Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7137 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19509-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappres. p.t. Z.N.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO CALGARO, con procura speciale in atti;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, in persona della curatrice

fallimentare p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.

TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MASSIGNANI, con procura

speciale in atti;

– controricorrente –

nonchè

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

VENEZIA;

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA, in

persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1267/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Vicenza revocò il concordato preventivo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., dichiarando, su istanza del Pubblico Ministero e del creditore Comes s.r.l., il fallimento della predetta società, con sentenza emessa il (OMISSIS).

La (OMISSIS) s.r.l. propose reclamo avverso la suddetta sentenza di fallimento, con richiesta di prosecuzione della procedura concordataria; non si costituirono gli istanti per fallimento.

Con sentenza del 17.5.18, la Corte d’appello di Venezia respinse il reclamo, osservando che: la reclamante non aveva posto in discussione di non essere in grado di fornire l’esatta consistenza dei beni oggetto del magazzino, nè di poter consentire agli organi della procedura di effettuare una verifica sulla base di idonea documentazione dei beni, come invece disposto dal Tribunale nell’ambito del procedimento L. Fall., ex art. 173; dalla relazione dell’esperto nominato dalla procedura si evinceva un ammanco di merce, fatto sul quale la reclamante non aveva fornito idonee giustificazioni; tale situazione impediva ai creditori di valutare, sulla base di reali e adeguati elementi di giudizio, la convenienza della procedura e la fattibilità del piano; il Tribunale aveva correttamente ritenuto inammissibile l’istanza di ordinare l’esibizione della contabilità della Z. s.r.l. in quanto volta a supplire alle omissioni e alle carenze dell’attività istruttoria della (OMISSIS) s.r.l. La (OMISSIS) s.r.l. e Z.N. ricorrono in cassazione con due motivi.

Resiste la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. con controricorso – illustrato con memoria – eccependo l’inammissibilità dei motivi di ricorso. Non si sono costituite le parti intimate.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 132 c.p.c, comma 2, n. 4, art. 210 c.p.c., art. 2697 c.c., e art. 24 Cost., lamentando che la Corte d’appello, nel revocare il concordato, non aveva ammesso i mezzi di prova, la c.t.u., e i documenti allegati, predudendo la possibilità di dimostrare l’effettiva consistenza del magazzino aziendale attraverso la consegna alla società affittuaria dell’azienda, Z. s.r.l. dei beni descritti nella perizia prodotta, oggetto del magazzino (sufficiente ad attuare il concordato), in occasione della stipula del contratto d’affitto d’azienda e del contratto estimatorio.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., in ordine alla condanna alle spese di giudizio, quale invalidità derivata dai vizi della sentenza impugnata di cui al primo motivo.

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione, sollevata dalla parte controricorrente, di inesistenza o nullità della procura speciale secondo cui essa fu rilasciata prima del deposito della sentenza impugnata. Secondo l’eccipiente, ciò risulta avvalorato dalla data indicata a margine della stessa procura, 18.1.2018, mentre la sentenza impugnata fu pubblicata il 17.5.18; tuttavia, la procura è riferita proprio a quest’ultima sentenza, per cui se ne dovrebbe dedurre che essa fu rilasciata in bianco prima del deposito della stessa sentenza.

Premesso ciò, la procura speciale non può essere ritenuta viziata, alla luce dell’unico precedente di questa Corte applicabile nella fattispecie, a tenore del quale: “non può considerarsi speciale, come l’art. 365 c.p.c., prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso per cassazione, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito oltre che l’elezione di domicilio in luogo diverso da Roma. Nella specie, invero, essendo stato il mandato rilasciato al difensore al margine di un foglio, quando ancora il ricorso non era stato redatto, non può considerarsi un “tutt’uno” con lo stesso, e non può quindi, attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione” (Cass., n. 7974/2000).

Nel caso concreto, invece, poichè la procura speciale contiene uno specifico richiamo alla sentenza impugnata, può dirsi che la parte ricorrente abbia espresso la volontà di promuovere il giudizio di cassazione.

Premesso ciò, il primo motivo è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a tenore del quale, “in tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura ai sensi della L. Fall., art. 173, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza” (Cass., n. 15695/18; n. 25458/19).

Al riguardo, i ricorrenti hanno lamentato la mancata ammissione di vari mezzi di prova e della c.t.u. dedotti innanzi al Tribunale al fine di dimostrare l’effettiva consistenza del magazzino della società in ordine alla proposta di concordato; la critica, però, non coglie la ratio decidendi, in quanto il Tribunale ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie perchè tendenti a supplire alle omissioni attribuibili alla stessa parte ricorrente circa la tempestiva e corretta deduzione delle istanze istruttorie..

Inoltre, il motivo riguarda una doglianza nuova, afferente alla mancata ammissione di mezzi di prova, non esplicitata tra i motivi di reclamo, come si evince dal decreto impugnato e dagli atti.

Il secondo motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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