Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7136 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. III, 12/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28244-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO

SCALIA, 12, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GALLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIDIA BIANCO SPERONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente R.M. è cittadino del Bangladesh da cui racconta di essere fuggito per evitare le conseguenze del rifiuto di cedere ad una estorsione che gli appartenenti ad un partito avverso a quello del padre avevano intrapreso ai suoi danni, chiedendogli la cessione di terreni di famiglia.

La commissione territoriale ha rigettato le richieste di protezione internazionale ed umanitaria anche alla luce della inverosimiglianza del racconto.

Allo stesso modo, il Tribunale, dopo aver messo in luce le contraddizioni e le lacune della narrazione fatta dal ricorrente, ha ritenuto di escludere sia la protezione internazionale in ragione del fatto che, da un lato, non emergono motivi di persecuzione politica religiosa razziale dallo stesso racconto, e che, per altro verso, la situazione del Bangladesh non manifesta conflitti armati generalizzati tali da far pensare a pericoli in caso di rimpatrio; e così quanto alla umanitaria, che viene esclusa anche per via della situazione familiare ancora intatta (salvo il padre che vive a Dubai) ossia di una situazione soggettiva che in caso di rimpatrio non renderebbe vulnerabile il ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, oltre che motivazione apparente.

Secondo il ricorrente la motivazione del Tribunale quanto alla mancanza di alcuna forma di persecuzione è meramente apparente, mentre relativamente alla protezione sussidiaria il tribunale non avrebbe tenuto conto della difficoltà di far valere i propri diritti in Bangladesh e cosi della situazione di violazione dei diritti umani propria di quel paese.

Il motivo è infondato.

Quanto alla motivazione, va da sè che, ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la nullità presuppone la mancanza di ragioni che giustificano la decisione assunta. Il Tribunale invece ritiene che la persecuzione, essendo legata ad una vicenda privata (l’estorsione dei terreni), non configuri alcuna persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, e dunque è basata su un argomento esplicito.

Per il resto, il motivo non si confronta con la ratio della decisione, ed è dunque privo di specificità, in quanto si limita ad affermazioni astratte e generiche sullo stato del Bangladesh e sulla violazione asserita dei diritti umani. Invece il Tribunale ha escluso la protezione internazionale quanto all’art. 14, lett. a) e b), facendo leva proprio sul racconto del ricorrente che aveva riferito come il fratello e la madre continuassero a vivere nella città di origine e non venissero più minacciati e come egli avesse del denaro per il viaggio, segno di una sua agiata condizione.

Questi fatti sono posti dal Tribunale a base della decisione di escludere pericoli di persecuzione o di violazione di diritti individuali ai sensi della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Di questa ratio non v’è censura.

Il motivo di ricorso deve invece cogliere la ratio della decisione e censurarla con argomenti contrari, altrimenti risulta essere una generica ed astratta contestazione della decisione impugnata.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed è relativo alla mancata concessione della protezione sussidiaria prevista dalla norma citata.

Secondo il ricorrente il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato la situazione esistente in Bangladesh cosi escludendo illegittimamente un conflitto armato generalizzato.

Il motivo è infondato.

La protezione di cui all’art. 14, lett. c), impone che nel paese di rimpatrio vi sia una situazione di conflitto armato generalizzato tale costituire pericolo per civili in quanto tali, non essendo sufficiente che si registrino episodi di violenza o di terrorismo, sia pure frequenti.

Il ricorrente, che intende contestare, dunque, la valutazione del giudice di merito, che in questo caso indica le fonti del suo convincimento, deve riportare a sua volta fonti di segno diverso che attestino quel clima di violenza generalizzata e non solamente di violenze sporadiche.

Anche in questo caso, il riferimento all’EASO fatta dal ricorrente è generico, poichè non riporta se non episodi di violenza e non un clima di conflitto generalizzato.

p..- Il terzo motivo denuncia, oltre che vizio di motivazione, anche violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Ripercorre l’istituto, cita alcune sentenze di merito che lo interpretano in modo conforme alla sua censura e solo nelle ultime righe fa applicazione di quelle regole al suo caso, ma limitandosi a dire che l’avvenuta integrazione del ricorrente è ulteriore elemento di apprezzamento della vulnerabilità.

Il motivo è inammissibile.

Difetta di specificità, non confrontandosi con la motivazione, e con la ratio che la ispira.

Il Tribunale ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente ha ancora nel paese di origine una famiglia costituita, che aveva una occupazione, un conto in banca e diverse proprietà e che dunque il rimpatrio lo vedrebbe reintegrato in tale situazione. Osserva, altresì, il giudice di merito che a fronte di tali elementi il ricorrente non ha allegato alcunchè a sostegno della sua integrazione in Italia.

Il motivo di ricorso dunque non si conforta con questa ratio limitandosi ad una illustrazione astratta della fattispecie.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA