Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7136 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13866/2020 proposto da:

K.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Centonze,

del foro di Lecce;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2022 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto depositato in data 20.02.2020, ha respinto la richiesta del cittadino straniero K.K., originario della (OMISSIS), a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale competente del riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, nonché, in subordine, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e segg., e, in ulteriore subordine, di quella umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6. A sostegno della decisione ha affermato: l’insussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio, con riguardo al timore fondato di un rischio personale di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico in caso di rientro nel Paese d’origine; l’insussistenza altresì dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo alcun rischio di potenziale esposizione a violenza indiscriminata e diffusa; infine la carenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sussistendo condizioni di particolare vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata né situazioni di significativo inserimento sociale e culturale nel Paese di accoglienza vanificabili in caso di rimpatrio.

2. Avverso il suddetto decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno (che è rimasto intimato) sulla base di quattro motivi.

3. Con ordinanza interlocutoria 2534/2021 la Prima Sezione civile ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili su una questione di massima di particolare importanza: se ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, assuma rilevanza l’accertato effettivo radicamento dello straniero nel territorio italiano, fondato su precisi indici di stabilità lavorativa e relazionale la cui modificazione, a causa del rimpatrio, possa determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare ex art. 8 CEDU.

4. Il PG, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il cittadino straniero ha lamentato la violazione dell’obbligo di fissazione dell’udienza di comparizione personale D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 11, lett. a), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU in tema di equo processo e la nullità assoluta del procedimento e della decisione impugnata; con il secondo motivo ha altresì lamentato la violazione dell’obbligo di fissazione dell’udienza di comparizione personale D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 11 lett. b) e c); con il terzo motivo ha contestato l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, relativamente alla condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente, che sono stati oggetto di discussione tra le parti; infine, con il quarto motivo ha contestato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 35 bis, comma 9, in relazione all’omesso esercizio da parte del Tribunale della cooperazione officiosa ai fini dell’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

6. Occorre prioritariamente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, in quanto risulta viziata la procura all’uopo conferita. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alla liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata e la cui carenza determina l’inammissibilità del ricorso. Il difensore, tuttavia, potrà anche certificare con un’unica sottoscrizione sia la data successiva alla comunicazione sia l’autenticità della firma del conferente (Sent. Cass. S.U. n. 15177/2021). Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso su foglio congiunto indica solo la data di rilascio (02 marzo 2020) successiva alla comunicazione del decreto del Tribunale di Milano, ma non contiene alcuna certificazione, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “per autentica”. Va aggiunto altresì che la Corte costituzionale, da ultimo, con Sent. n. 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, sesto periodo, sollevate con riferimento agli artt. 3,10,24,111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, agli artt. 46,18 e art. 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sollevate dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, con l’ordinanza del 23/06/2021.

Il dedotto rilievo ha carattere assorbente e pertanto rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

Il ricorso in conclusione è inammissibile. Non c’e’ statuizione sulle spese processuali per la mancata costituzione tempestiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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