Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7135 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
A.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GUIDO GUIDI 13, presso RAFFAELE LO BUE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALCINA ANDREA, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI COSENZA, AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA;
– intimate –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di COSENZA depositato il
01/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che A.P. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 chiedendo l’annullamento del provvedimento in data 18/12/2008, con cui il Tribunale di Cosenza ha confermato il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale, nei confronti dell’odierno ricorrente;
che, ad avviso del collegio, nella specie, non viene considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;
che, in forza di quanto statuito da Cass. S.u. n. 19161 /2009, detta competenza e’ stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi relativi ai procedimenti di opposizione, ex art. 170 predetto decreto presidenziale, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (nonche’ degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;
che nell’impugnazione suindicata cio’ di cui si discute e’ la legittimita’ del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;
che questa materia ad avviso del collegio rientra nell’ambito della competenza delle sezioni penali di questa Corte (Cass. Pen. N. 32057/2010; Cass. Pen. N. 34668/2010).
P.Q.M.
LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011