Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7135 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

A.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GUIDO GUIDI 13, presso RAFFAELE LO BUE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALCINA ANDREA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI COSENZA, AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA;

– intimate –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di COSENZA depositato il

01/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che A.P. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 chiedendo l’annullamento del provvedimento in data 18/12/2008, con cui il Tribunale di Cosenza ha confermato il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale, nei confronti dell’odierno ricorrente;

che, ad avviso del collegio, nella specie, non viene considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che, in forza di quanto statuito da Cass. S.u. n. 19161 /2009, detta competenza e’ stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi relativi ai procedimenti di opposizione, ex art. 170 predetto decreto presidenziale, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (nonche’ degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che nell’impugnazione suindicata cio’ di cui si discute e’ la legittimita’ del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;

che questa materia ad avviso del collegio rientra nell’ambito della competenza delle sezioni penali di questa Corte (Cass. Pen. N. 32057/2010; Cass. Pen. N. 34668/2010).

P.Q.M.

LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA