Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7135 del 12/03/2021
Cassazione civile sez. III, 12/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28169-2019 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALVATORE
IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA GIUSEPPINA
MUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOEMI NAPPI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il
12/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il ricorrete O.E. è cittadino nigeriano, dell’Edo State.
Dalla sentenza impugnata si apprende che ha raccontato di essere fuggito dal suo paese perchè minacciato da alcuni componenti della setta (OMISSIS), alla quale aveva rifiutato di aderire, pur dopo avere assistito nel corso di una festa ad un violento rito di iniziazione.
O. ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria, ma ha ottenuto rifiuto da parte della Commissione territoriale che non ha creduto al suo racconto ed ha ritenuto altresì insussistenti i presupposti per la tutela invocata.
O. ha fatto ricorso al Tribunale di Perugia che ha confermato il giudizio di inverosimiglianza del racconto, ha escluso una situazione di conflitto generalizzato in Nigeria, e nell’Edo State in particolare; ha infine negato situazioni di vulnerabilità ostative al rimpatrio e tali da giustificare un temporaneo permesso di soggiorno.
O. propone ricorso con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
p..- Il ricorso non rispetta il requisito
della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006).
La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile, non rilevando che il fatto possa ricavarsi dalla sentenza impugnata. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021