Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7135 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/01/2021, dep. 04/03/2022), n.7135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24247/2018 proposto da:
S.Y., elettivamente domiciliato in Pesaro, Via Castelfidardo
n. 26, presso avv. Fraternale, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/01/2022 da Dott. ACIERNO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MUCCI Roberto, che ha chiesto l’estinzione del giudizio per
rinuncia;
rilevato che all’udienza pubblica nessuno dei difensori delle parti
e’ comparso personalmente.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 20/07/2018, ha rigettato integralmente il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS), S.Y., avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente Commissione Territoriale.
2. Avverso il presente decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.
3. L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
4. All’udienza del 28/02/2019, la Sesta Sezione Civile della Corte di cassazione ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, attesa la novità e controvertibilità della questione.
5. La Prima Sezione Civile, all’udienza del 20/09/2019, ha rinviato la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Ancona.
6. Il cittadino straniero, in data 06/12/2021, per mezzo del difensore munito di procura speciale, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio.
7. Poiché l’atto di rinuncia risulta regolarmente formato e tempestivamente depositato, deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
8. Non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità conformemente al disposto dell’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022