Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7134 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SILVANI
108, presso l’avvocato LIBERATI ALBERTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RICCI STEFANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA – MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA depositata il
28/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilita’ o
in subordine rinvio a nuovo ruolo per integrazione del
contraddittorio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che E.A. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 chiedendo l’annullamento del provvedimento in data 28/04/2008, con cui il Tribunale di Venezia ha confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale, nei confronti dell’odierno ricorrente;
che, ad avviso del collegio, nella specie, non viene considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;
che, in forza di quanto statuito da Cass. S.u. n. 19161 /2009, detta competenza e’ stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi relativi ai procedimenti di opposizione, ex art. 170 predetto decreto presidenziale, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (nonche’ degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;
che nell’impugnazione suindicata cio’ di cui si discute e’ la legittimita’ del provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;
che questa materia ad avviso del collegio rientra nell’ambito della competenza delle sezioni penali di questa Corte (Cass. Pen. N. 32057/2010; Cass. Pen. N. 34668/2010).
P.Q.M.
LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011