Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7134 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20217-2018 proposto da:

D.G.F., in proprio e quale esercente la potestà

genitoriale sulla minore V.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MONTANINO;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. ANGELA

MERICI 16, presso lo studio dell’avvocato ALVARO SPIZZICHINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA FARESE;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 278/2017 della CORTE D’APPELLO di

L’AQUILA, del 28 marzo 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.G.F., premesso di avere avuto una figlia ( C., nata il (OMISSIS), da una relazione extraconiugale con V.S.), chiese al Tribunale di Sulmona di adottare provvedimenti circa l’affidamento della stessa, di regolamentare il diritto di visita da parte del padre e di imporre al V. il pagamento di un contributo di mantenimento di Euro, 850,00 mensili per la figlia.

Il Tribunale determinò l’assegno in Euro 700,00 mensili, a decorrere dalla data della sentenza, e pose le spese straordinarie, previamente concordate, a carico di entrambi i genitori ciascuno per la metà.

In parziale accoglimento dei gravami, la Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 28 marzo 2018, per quanto ancora interessa, ha ridotto il contributo di mantenimento a 400,00, facendolo decorrere dalla data della domanda.

La D.G. ha proposto ricorso per cassazione, resistito da V. con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con due motivi la D.G. ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e 316 bis c.c., per avere la Corte di merito ingiustificatamente ridotto il contributo di mantenimento, ignorando i criteri fissati in materia dalla legge e, in particolare, il principio secondo cui i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro, nonchè violando il principio di parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, considerando che il V. versava un assegno mensile di Euro 1000,00 ad un altro figlio.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei seguenti termini.

La sentenza impugnata ha sviluppato implicitamente il seguente ragionamento: la fissazione del contributo in Euro 700,00 a carico del padre, onerando anche la madre di un contributo in analoga misura, si risolverebbe nell’attribuzione alla figlia di un contributo mensile di 1400,00 che sarebbe però eccessivo, da qui la riduzione dello stesso.

E’ una motivazione al di sotto del minimo costituzionale, di conseguenza inidonea a giustificare (e a consentire il controllo di) una corretta applicazione dei parametri normativi fissati in materia dall’art. 337 ter c.p.c., comma 4, i quali impongono di determinare il contributo di mantenimento per i figli con riferimento ai “tempi di permanenza presso ciascun genitore”, al “tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, alla “valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, oltre che alle “attuali esigenze del figlio”. Rispetto a queste ultime la decisione è apodittica, avendo ritenuto eccessivo l’importo, di Euro 1400,00 mensili, di cui ipoteticamente e virtualmente la minore potrebbe beneficiare se entrambi i genitori corrispondessero il medesimo importo di Euro 700,00, senza considerare che il contributo deve essere determinato in base alle “risorse economiche” di ciascun genitore.

Nessun cenno, nemmeno per implicito, è svolto ai suddetti criteri nella sentenza impugnata, la quale si risolve in falsa applicazione dei parametri normativi indicati.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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