Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7134 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. III, 12/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28086-2019 proposto da:

M.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

N. 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

16/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente M.A.S. è cittadino del Bangladesh da cui ha raccontato di essere fuggito per evitare le ritorsioni dovute alla sua appartenenza al partito politico BNP, fazione nazionalista avversa al partito di governo, i cui seguaci lo avrebbero minacciato di morte, inducendolo alla fuga.

Il ricorrente ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria, ma la commissione territoriale non ha creduto al suo racconto ed ha rigettato la domanda, con decisione impugnata davanti al Tribunale il quale ha confermato il rigetto.

Ricorre M. con due motivi. Non v’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata è, quanto alla protezione internazionale, che, pur risultando l’appartenenza del ricorrente al partito BNP, e, pur risultando un clima aspro di scontri, anche armati, fra gli appartenenti a partiti opposti, tuttavia le contraddizioni e le lacune emerse dal racconto del ricorrente inducono a pensare che egli avesse un ruolo del tutto marginale nel partito politico nazionalista, e dunque non tale da esporlo a repressioni pericolose; quanto alla protezione umanitaria invece il Tribunale osserva come non vi siano ragioni ostative al rimpatrio nè risulta documentato un sufficiente livello di integrazione in Italia.

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14.

Secondo il ricorrente il giudice di merito non ha pronunciato affatto sulla protezione sussidiaria, non considerando che, pur non essendovi espressa domanda, essa doveva ritenersi compresa in quella di concessione dello status di rifugiato, attesa l’identità dei fatti.

Il motivo è fondato.

E’ regola che il giudice del merito è tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere una delle forme di protezione previste dalla legge, qualora i fatti storici allegati risultino pertinenti, a prescindere dalle istanze formulate dalla parte, trattandosi di giudizi relativi a domanda autodeterminata, avente ad oggetto diritti fondamentali, in relazione alla quale non ha importanza l’indicazione precisa del “nomen iuris” del tipo di protezione invocata, ma esclusivamente la prospettazione di situazioni concrete che consentano di configurare lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria. Non rileva, di conseguenza, l’espressa limitazione della domanda ad alcune soltanto delle modalità di protezione possibili, poichè tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita alla protezione non richiesta, quando i fatti esposti nell’atto introduttivo siano rilevanti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata (Cass. 8819/2020).

Il richiamo ai pericoli derivanti dallo scontro armato per ragioni politiche era chiaro segno di questa richiesta.

Nè può valere la circostanza che essa non sia stata effettuata alla commissione territoriale, il cui ambito di cognizione, ovviamente, non trattandosi di un giudizio di impugnazione, non vincola il giudice ordinario.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 19.

Secondo il ricorrente, che fa una lunga premessa sull’istituto, sulle regole e sui principi che dalla legge possono ricavarsi, nel suo caso, il giudice di merito avrebbe omesso di effettuare la comparazione tra il livello di integrazione raggiunto e la situazione del paese di origine. Il motivo è infondato.

Il Tribunale effettua la comparazione a pagina 8-9 ritenendo non sufficiente il livello di integrazione raggiunto ed escludendo che vi siano altre situazioni soggettive rilevanti ai fini della protezione umanitaria, con giudizio di fatto qui non censurabile.

P.Q.M.

La corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo motivo, cassa e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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