Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7133 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, C/O SOFIM

S.P.A. VIA BARBERINI 11, presso lo studio dell’avvocato D’ONOFRIO

ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI LORENZO ERRICO,

giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., SANPAOLO IMI S.P.A., CENTRO RECAPITI CAMPANIA

S.R.L., GEST LINE S.P.A.;

– intimati –

E sul ricorso n. 22308 del 2007 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., societa’ risultante dalla fusione per

incorporazione del San Paolo IMI Spa & EQUITALIA POLIS

S.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.A., CENTRO RECAPITI CAMPANIA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4 641/2 006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/08/2006 R.G.N. 1423/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 10 agosto 2006, la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame svolto da I.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullita’ delle assunzioni a termine con qualifica di messo notificatore e dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Banco di Napoli spa, decorrente dalla data di sottoscrizione del primo contratto a termine ovvero da quella che sarebbe stata accertata in corso di causa; in subordine di accertamento della nullita’ del contratto di lavoro autonomo stipulato con la citata Banca; ancora in subordine, di accertamento della natura meramente interpositoria del rapporto di lavoro intercorso con la Centro Recapiti Campania srl, con conseguente della Banca convenuta di reintegrazione nel posto precedentemente occupato, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– non poteva ritenersi intervenuta acquiescenza dei lavoratori ai contratti a termine e la loro risoluzione per mutuo consenso;

– la normativa pattizia relativa alle assunzioni in via straordinaria non andava riferita all’esigenza da fronteggiare, posto che la L. n. 56 del 1987, art. 23, aveva delegato espressamente la contrattazione collettiva ad introdurre ipotesi aggiuntive a quelle di cui alla L. n. 230 del 1962;

– la percentuale di assunzioni a termine prevista dalla contrattazione andava riferita ai lavoratori assunti con rapporto a tempo indeterminato addetti alla “concessione”, anche se non svolgenti le medesime mansioni di quelli a termine;

– i contratti di lavoro autonomo stipulati dovevano intendersi come tali, non essendo state dedotte modalita’ esecutive diverse da quelle di cui al contratto stesso, il cui tenore era chiaramente nel senso dell’autonomia, ne rilevava, in senso contrario, il potere di controllo del concessionario e la facolta’, a questi attribuita, di revocare il patentino, trattandosi di elementi inerenti ai profili pubblicistici dell’attivita’;

– nessuna violazione del divieto di somministrazione di manodopera poteva rinvenirsi per non aver l’appellante dimostrato che l’appalto alla C.R.C, srl aveva avuto ad oggetto l’appalto di sola manodopera;

– ne’ la censura di frode alla legge poteva rinvenirsi nella mera successione dei vari contratti, essendo stati i comportamenti delle parti giustificati da un’apposita previsione della contrattazione collettiva, essendo effettivamente autonoma la natura dei rapporti di lavoro successivamente instaurati e configurando oggetto di un lecito appalto ai sensi della L. n. 1369 del 1960, la esternalizzazione del segmento dell’attivita’ di impresa inerente al servizio pubblico di riscossione a mezzo ruoli; – i mezzi istruttori articolati dagli appellanti erano irrilevanti.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, I. A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su nove motivi.

San Paolo Imi e Gest line spa hanno resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

4. Il Collegio, preso atto della rinunzia al ricorso principale e al ricorso incidentale e dell’accettazione della parte controricorrente e ritenuta la regolarita’ delle rinunzie e dell’accettazione ex artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinunzia; nulla spese.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara estinto il giudizio; nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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