Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7133 del 12/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 7133 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 8587-2021 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona del
Legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
contro

492

ROSSI

MARIA

CHIARA

C.F.

RSSMEM0050A048M,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

Data pubblicazione: 12/04/2016

GALLEANO, che 1a rappru5ent_

e dife, nde gì115tl

in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1265/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 22/03/2010 r.g.n. 2464/2008;

udienza del 04/02/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale
Avvocato IORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA, SANLORENZO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

A

.

4

RG 8587/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Bari ha respinto l’appello proposto da Poste Italiane
s.p.a. avverso la sentenza del locale Tribunale, che aveva dichiarato la nullità del
termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalla società con Maria Chiara
Rossi per il periodo 7 luglio/30 settembre 2003, condannando Poste Italiane a
riammettere in servizio la ricorrente ed a corrispondere alla stessa, a titolo di
risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalla data della offerta della
prestazione lavorativa.
2

La Corte territoriale, premesso che la Rossi era stata assunta per ragioni di

carattere sostitutivo correlate alla necessità di provvedere alla sostituzione di
personale assente per ferie, addetto al servizio recapito presso la Regione Sud 1,
ha ritenuto generica la causale, perché nel contratto non era stato indicato il
nominativo del dipendente assente e perché l’esigenza era stata riferita ad
un’area geografica costituita da due regioni.
3

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla

base di tre motivi. Maria Chiara Rossi ha resistito con tempestivo controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia “violazione e
falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1 del d.lgs n. 368/2001;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss.; contraddittoria e omessa
pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia”. Rileva, in sintesi,
che l’onere di specificazione imposto dall’art. 1 del digs n. 368/2001 non richiede
la necessaria indicazione del nominativo del dipendente da sostituire, potendo
essere assolto mediante l’inserimento nel contratto di altri dati, quali la ragione
della assenza, le mansioni assegnate, la durata del contratto, l’ufficio di
destinazione, che consentano di verificare la sussistenza dei nesso causale fra
l’assunzione a termine e l’esigenza sostitutiva posta a giustificazione della
medesima.
2

Il motivo è fondato.

Il contratto stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Maria Chiara Rossi, il cui
contenuto è stato riprodotta a pag. 3 del ricorso, giustifica l’assunzione a termine
con il richiamo a “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza
di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e

• RG 8587/2011

addetto al servizio di recapito presso la Regione Sud 1 assente con diritto alla
nservazione del posto di lavoro nel periodo dal 7.7.2003 al 30.9.2003”.
on riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole
giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa
Corte di legittimità (cfr. Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576;
Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577, richiamate anche da Cass. 2 maggio 2013 n.
10260 in fattispecie nella quale si discuteva di assunzione di personale addetto al

imposto dall’art. 1 del d.lgs n. 368 del 2001 è correlato alla finalità di assicurare
la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e
l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni
aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona,
ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione
del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di
sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di
specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi
ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione
lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla
conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei
lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato
presupposto di legittimità.
Dette conclusioni sono state condivise e fatte proprie dalla Corte Costituzionale
che, tornata a pronunciare nuovamente sulla questione, ha evidenziato che “il
criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere
certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida
individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico. Non si può escludere,
infatti, la legittimità di criteri alternativi di specificazione, sempreché essi siano
rigorosamente adeguati allo stesso fine e saldamente ancorati a dati di fatto
oggettivi. E così, anche quando ci si trovi – come ha rilevato la Corte di
cassazione – di fronte ad ipotesi di supplenza più complesse, nelle quali
l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per la
notevole dimensione dell’azienda o per l’elevato numero degli avvicendamenti, la
trasparenza della scelta dev’essere, nondimeno, scrupolosamente garantita. In
altre parole, si deve assicurare in ogni modo che la causa della sostituzione di

2

recapito presso la Regione Sud 1) ha premesso che l’onere di specificazione

RG 8587/2011
personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove
revocata in dubbio. ” ( Corte Cost. 5 giugno 2013 n. 107).
3 – La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti

principi, che devono essere qui ribaditi, giacché, pur avendo dato atto
dell’orientamento di questa Corte, di fatto lo ha disatteso allorquando ha ritenuto
di dovere valorizzare solo la “vistosa” mancata indicazione del lavoratore assente
e la vastità dell’area geografica ricompresa nella Regione Sud 1. In particolare

contratto in esame) del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di
svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da
sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla
conservazione del posto di lavoro.
4 – La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto,

con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo,
che provvederà sulla base dei principi di diritto sopra richiamati oltre che sulle
spese del giudizio di legittimità.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi inerenti la prova della sussistenza della
ragione sostitutiva e le conseguenze economiche derivanti dalla dichiarata nullità
del termine.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari in diversa
composizione
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2016

sai

kI Consigliere estensore

Il Presidente

non risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale l’indicazione (nel

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA