Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7133 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. III, 12/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33830-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Gambia, via Marconi, 110

presso l’avv. LUCA BERLETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4088/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente C.L. è cittadino del Gambia da cui ha raccontato di essere fuggito per motivi religiosi: egli è di padre musulmano e madre cristiana, inizialmente avviato alla religione del padre, ed inserito dunque nel sistema islamico di istruzione religiosa, ma in seguito, avvertita l’attrazione verso la religione della madre, ha abbracciato il cristianesimo e ciò lo ha reso inviso al padre, che ha ostacolato con ogni mezzo, minacce comprese, questa vocazione del figlio, arrivando ad autorizzare i precettori di quest’ultimo a qualsiasi forma di vessazione pur di ostacolare la conversione. Il ricorrente è dunque dovuto fuggire dal Gambia, passando attraverso il Senegal, prima, e la Libia poi.

In Italia ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria, tutte e tre respinte dalla commissione territoriale che non ha creduto al racconto, ritenendo generiche le conoscenze del ricorrente del cristianesimo e delle sue pratiche, giudizio confermato dal Tribunale dove il ricorrente è stato altresì sottoposto ad interrogatorio libero onde consentirgli migliore chiarimento della sua versione dei fatti.

Avverso la decisione del Tribunale C. ha fatto appello alla corte di secondo grado di Venezia che ha confermato però la decisione del primo grado, e che, ritenendo inverosimile il racconto della sua conversione, ha escluso, quanto alla protezione sussidiaria, una situazione di conflitto armato generalizzato, e quanto alla protezione umanitaria ha ritenuto che il solo lavoro non è integrazione sufficiente.

Ricorre C. con quattro motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Il primo motivo è articolato in due sotto motivi.

Con il primo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, e si eccepisce alla corte di appello di non aver approfondito, usando i poteri istruttori, la vicenda narrata dal ricorrente; ossia, avendo dubbi sulla veridicità, di non avere in pratica proceduto ad un nuovo ed ulteriore interrogatorio libero, che avrebbe consentito al ricorrente di fugare ogni perplessità.

Il secondo sotto motivo, in subordine, denuncia violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., ed omessa valutazione di documenti rilevanti, ridondante in omessa o insufficiente motivazione.

Ritiene il ricorrente che, sempre in relazione alla credibilità del suo racconto, se la corte avesse letto il documento tratto da Wikipedia sulla condizione dei musulmani, o meglio sulla sorte dei matrimoni misti (tale era quello dei genitori del ricorrente) avrebbe giudicato diversamente la veridicità del suo racconto.

Si tratta di un motivo, nelle sue due articolazioni, infondato.

Esso mira a contestare il giudizio di inverosimiglianza del racconto, sia attraverso la censura di mancato approfondimento istruttorio che quella di motivazione inesistente o insufficiente.

Va premesso ovviamente che il giudizio di credibilità è un giudizio di fatto, che qui può essere censurato, proprio e, per l’appunto, per difetto assoluto di motivazione, nei termini in cui questo vizio è oggi rilevante.

Quanto alla prima delle due censure, va inoltre ribadito che la corte di appello non ha alcun obbligo di rinnovare l’interrogatorio libero già effettuato dal Tribunale, nè tale obbligo deriva dalla eventualità, peraltro non argomentata qui, di un approfondimento maggiore della questione.

Va ribadito ossia che nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (Cass. 8931/ 2020).

Tra l’altro, l’audizione è stata fatta, non solo nella fase amministrativa, ma altresì davanti al Tribunale e dunque il ricorrente ha avuto modo di precisare il suo racconto. Quanto alla seconda censura, se è vero, come detto, che l’accertamento della veridicità del racconto è giudizio di fatto, e può essere censurato per difetto assoluto di motivazione, è altresì vero che tale vizio ricorre o quando la motivazione difetta graficamente, o quando è apparente, e non può dirsi che lo sia nella presente fattispecie, in cui la corte dà conto della decisione assunta, ossia indica gli argomenti che stanno alla base della sua conclusione, nè può ritenersi viziata per difetto una motivazione che non tenga conto di una descrizione dei matrimoni misti come riportata da Wikipedia, descrizione che al di là della attendibilità nulla dice sulla situazione personale ed individuale del ricorrente.

p..- Il terzo motivo è conseguente agli altri due: denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, in tema di protezione sussidiaria, contestando alla corte di non aver considerato un rapporto Amnesty International dal ricorrente allegato a dimostrazione della situazione esistente in Gambia.

Anche questo motivo è infondato.

E’ noto che la protezione sussidiaria di cui alla L. n. 251 del 2009, art. 14, lett. c, presuppone una situazione di conflitto armato generalizzato e non semplicemente un clima di sporadiche violenze o attacchi terroristici.

La corte ha attinto la convinzione della inesistenza di un tale clima, da una serie di fonti citate ed aggiornate (p. 7-10) tra cui il rapporto EASO del 2017.

Per contro, il ricorrente non riporta il contenuto del suo report, o meglio, non dimostra che da quest’ultimo si ricava una situazione di conflitto armato generalizzato.

p..- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, in tema di protezione umanitaria e contesta alla corte la regola di giudizio adottata: secondo il ricorrente la corte di appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sulla base degli stessi argomenti che hanno portato al rigetto della sussidiaria, quando invece la protezione umanitaria richiede una propria ed autonoma valutazione.

Il motivo è infondato.

Non coglie la ratio della decisione impugnata, che non fa solo leva su argomenti usati per le altre forme di protezione, ma prende in considerazione le allegazioni del ricorrente circa il suo inserimento lavorativo, e con giudizio non specificamente contestato, ritiene che la sola integrazione lavorativa non è sufficiente a dimostrare una integrazione piena del ricorrente che è invece presupposto necessario per una valutazione delle condizioni ostative al rimpatrio.

Il ricorso va pertanto respinto.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA