Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7132 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cerveteri n.

18, presso lo studio dell’Avv. Tomaino Giovanni, rappresentato e

difeso dall’Avv. Elia Maria Candida del foro di Catanzaro come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Prof. I.F.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Bafile n. 13, presso lo

studio dell’Avv. Maurizio Teti, rappresentata e difesa dall’Avv.

Cilurzo Giovanni del foro di Catanzaro per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 472/06 della Corte di Appello di

Catanzaro del 21.02.2006/5.05.2006 nella causa R.G. n. 390/2004;

Udita la relazione in pubblica udienza svolta dal Cons. Dott.

Alessandro De Renzis in data 25 febbraio 2011;

udito l’Avv. Maria Candida Elia per il ricorrente e l’Avv. Giovanni

Cilurzo per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CESQUI

Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 29.05.2000, B.P., premesso di essere stato assunto alle dipendenze dell’A.FOR. presso i cantieri di (OMISSIS) come operaio idraulico forestale a tempo determinato, chiedeva il riconoscimento del suo diritto all’attribuzione del 3 livello (operaio specializzato) in relazione alle mansioni di fatto svolte, con la condanna dell’Azienda Forestale al pagamento delle differenze retributive tra il secondo e il terzo livello. Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 31.03.2003 rigettava il ricorso e tale decisione, appellata dal B., e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, la quale ha ritenuto non configurabile per il contratto a tempo determinato la possibilita’ di una qualifica superiore rispetto al precedente inquadramento ed ha osservato che l’appellante non aveva allegato ne’ dedotto le conseguenze collegate al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.

Il B. ricorre per cassazione con un motivo.

L’AFOR resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai idraulici – forestali vigente nel periodo 1.01.1998 – 31.12.2001 – art. 8 -, nonche’ violazione dell’art. 35 Cost., comma 2 e dell’art. 3 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorrente contesta l’impugnata sentenza laddove non tiene in considerazione che il giudice non possa sostituirsi all’autonomia contrattuale delle parti, disattendendo una precisa e puntuale norma contrattuale, che, contenuta nella parte comune del contratto collettivo di categoria, disciplina la materia dell’espletamento di fatto delle mansioni superiori, facendo riferimento soltanto agli impiegati e agli operai, senza distinzione tra operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato, laddove la norma invece espressamente distingue quando regolamenta l’istituto della retribuzione (art. 52 C.C.N.L.);

Altro rilievo investe la sentenza impugnata per non avere ritenuto che la tutela accordata dalla norma contrattuale e dall’art. 2103 c.c. con l’attribuzione di qualifica superiore, per effetto ed in conseguenza dell’acquisizione di una maggiore professionalita’, esplichi i suoi effetti anche nell’ambito di un contratto a temine.

Il che risponde, ad avviso del ricorrente, anche a principi di carattere costituzionale relativi al miglioramento della professionalita’ del lavoratore.

Le esposte censure non colgono nel segno e vanno disattese.

La Corte territoriale, nel rigettare la domanda dell’appellante, ha, in primo luogo, sostenuto, come gia’ detto, che, cessato il rapporto di lavoro alla sua scadenza senza alcuna possibilita’ di prosecuzione o di riassunzione, rimane preclusa la possibilita’ di conseguire il riconoscimento della qualifica superiore in relazione al precedente inquadramento.

La stessa Corte ha aggiunto che la parte appellante non ha allegato quali potessero essere le conseguenze utili collegate al riconoscimento di avere svolto mansioni superiori, non ha dedotto che dal superiore riconoscimento potesse almeno derivare una diversa considerazione professionale presso il datore di lavoro, ne’ ha precisato se da quest’ultimo fosse stato nelle more eventualmente assunto. Orbene, anche a voler ritenere fondati i rilievi contro la prima ratio decidendi con il riconoscimento della possibilita’ di estendere la tutela richiesta anche al lavoratore assunto a tempo determinato, non risulta oggetto di specifica contestazione l’altra ratio decidendi, non avendo il ricorrente dato una risposta a quanto evidenziato dal giudice di appello. In questa situazione quindi la sentenza impugnata rimane pur sempre sorretta da una ratio decidendi autonoma rispetto all’altra, il che non consente di giungere alla sua cassazione (cfr. Cass. n. 12372 del 24 maggio 2006; Cass. n. 14740 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 5493 del 2001).

2. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 12,00 oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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