Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7132 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 04/03/2022), n.7132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17441/2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in Biella, via XX

settembre n. 10, presso lo studio dell’avv. Luca Siletti, che lo

rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Generale Repubblica Corte

Suprema Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino con un primo provvedimento (n. cron. 1144/2019) ha dichiarato estinto, ex art. 181 c.p.c., comma 1 e art. 309 c.p.c., il giudizio di protezione internazionale, proposta da L.M. cittadino del Marocco, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia nella forma dello status di rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Infatti, nonostante le notifiche effettuate via pec, nessuno compariva alle udienze prefissate.

Il nuovo difensore del ricorrente ha presentato istanza di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., in quanto il precedente difensore oltre a non aver presenziato all’udienza non aveva più preso contatti con il proprio assistito, determinando una decadenza non imputabile al ricorrente.

Il tribunale di Torino con distinto provvedimento (r.g. 14484/18) dichiarava l’inammissibilità dell’istanza perché ad avviso del tribunale, avverso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio erano esperibili gli ordinari mezzi d’impugnazione.

Entrambi i provvedimenti sopra menzionati sono stati contestualmente impugnati per cassazione, mentre il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) per quanto riguarda il provvedimento di estinzione del giudizio avente ad oggetto la protezione internazionale (ex art. 111 Cost., comma 7) per violazione dell’art. 181 c.p.c., comma 1 e art. 309 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonché avanza istanza di rimessione in termini per l’impugnazione.

In buona sostanza, il ricorrente deduce che in tema di protezione internazionale, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1, e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere. Il ricorrente, in riferimento al distinto profilo di ammissibilità del ricorso in cassazione sotto il profilo del rispetto dei termini d’impugnazione ha chiesto che fosse riconosciuta la non tardività in ragione dell’abnormità del provvedimento impugnato con ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., comma 7, e chiedendo di essere rimesso in termini per l’impugnazione; (ii) per quanto riguarda la distinta declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di rimessioni in termini, ex art. 153 c.p.c., presentata davanti al tribunale per una nuova fissazione d’udienza (per la discussione del giudizio che era stato dichiarato estinto), il ricorrente ha dedotto che l’inattività non era dovuta a causa imputabile al ricorrente, ma alla negligenza del precedente difensore.

In via preliminare, rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita al difensore del ricorrente.

In proposito, è opportuno ricordare che, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale) ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. art. 21, comma 1, del menzionato D.L.) – dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. Le Sezioni Unite di questa Corte, investite (cfr. ordinanze interlocutorie nn. 28208-28209 del 2020 e nn. 29250-29251 del 2020) della risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al “se la procura speciale per il ricorso in Cassazione in materia di protezione internazionale necessiti di una doppia certificazione del difensore riferita sia alla data dell’atto – necessariamente posteriore alla decisione impugnata che all’autenticità della firma del ricorrente” (altresì ricordandosi che le successive ordinanze interlocutorie nn. 5213-5214 del 2021, nel rimettere alle Sezioni Unite la medesima questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto, avevano sollecitato una “interpretazione conforme ai parametri costituzionali e unionali del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione”), con la recente sentenza dell’1 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito che: i) “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; ii) “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr., in senso conforme, le successive Cass., SU, nn. 18486-18490 del 30 giugno 2021).

Applicandosi, pertanto, i riportati principi (pienamente condivisi dal Collegio e le cui ragioni giustificatrici, come ampiamente esposte nella menzionata decisione, devono intendersi, per brevità, interamente richiamate in questa sede) all’odierno procedimento, ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Infatti, la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore, apposta in calce al ricorso, benché dettagliata nel contenuto con indicazione del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione competente – e della sua data – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, accanto alla firma del conferente, la data di rilascio della procura successiva a quella della decisione impugnata, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare la data di conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente dicitura “La sottoscrizione è vera e autentica”.

Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (e non del suo difensore. Cfr., specificamente, Cass., SU, n. 15177 del 2021), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA