Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7131 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 29/03/2011), n.7131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. FILIALE DI (OMISSIS)

(società incorporante METRO SELF SERVICE ALL’INGROSSO EMILIA

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato CAROLEO Francesco, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati TRANQUILLO TULLIO, ALBE’ GIORGIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO Luigi,

MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1/2008 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

09/12/2008 R.G.N. 5586/98;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato ALBE’ GIORGIO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Metro Italia Cash and Carry spa, incorporante la Metro Self Service all’Ingrosso Emilia spa, impugnava davanti alla Corte d’appello di Bologna la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda di accertamento di non essere obbligata al pagamento all’Inps dei contributi di malattia. La Corte adita dichiarava inammissibile l’appello per sopravvenuto venir meno dell’interesse da parte della società, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1 convertito nella L. n. 133 del 2008.

Avverso detta sentenza la società ricorre con due motivi, illustrati da memoria. L’Inps ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione di norme di diritto e cioè dello ius superveniens di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1, convertito in L. n. 133 del 2008, perchè la sentenza impugnata ne avrebbe disatteso l’applicazione non avendo dichiarato l’infondatezza della pretesa dell’Inps al pagamento dei contributi di malattia di cui alla L. n. 138 del 1943, art. 6, comma 2; ed infatti, con il contratto aziendale del 1993 la società aveva assunto a proprio carico la erogazione ai dipendenti dell’indennità di malattia pari alla retribuzione netta di fatto, per cui essa società aveva cessato di versare all’Inps la contribuzione relativa alla indennità economica di malattia, in quanto detta prestazione non gravava più sull’Istituto.

Con il secondo mezzo si deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., perchè era stata richiesta l’emanazione di una sentenza di accertamento e l’entrata in vigore dello ius superveniens, ossia di una norma di interpretazione autentica, non farebbe venire meno l’interesse, di talchè i giudici di merito avrebbero dovuto riformare la sentenza di rigetto emessa in primo grado dichiarando l’infondatezza della pretesa dell’Istituto ai contributi di malattia.

Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente si osserva che è rimasto incontestato, in tutto il corso del giudizio, di merito che la società attuale ricorrente erogasse ai dipendenti l’indennità economica di malattia, la erogasse cioè a sue spese in forza dell’accordo aziendale stipulato, così sottraendosi al meccanismo prefigurato dal D.L. n. 663 del 1979, art. 1, convertito nella L. n. 33 del 1980, art. 1, per cui l’indennità economica di malattia è materialmente erogata dal datore, il quale poi detrae le relative somme dai contributi mensilmente dovuti all’Istituto, il quale viene così di fatto ad essere onerato della relativa spesa.

Essendosi così accertato nei gradi di merito, risulta applicabile alla fattispecie la disposizione di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1, conv. in L. n. 133 del 2008. Questa esclude l’obbligo di versamento dei contributi di malattia da parte del datore, che abbia corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità. La disposizione – anche a prescindere dalla sua esatta qualificazione, quale norma di interpretazione autentica, di per sè intrinsecamente retroattiva, ovvero quale norma innovativa dotata di efficacia retroattiva – elimina sicuramente ex post l’obbligo datoriale alla contribuzione (cfr. Cass. 27162 del 14/11/2008 e n. 25047 del 13/10/2008) anche per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Essendo tale il tenore della nuova disposizione, il ricorso della società è fondato, perchè i contributi per l’indennità economica di malattia non sono più dovuti qualora il datore sia obbligato al relativo pagamento in forza di contratto aziendale, e quindi doveva essere emessa la richiesta declaratoria in tal senso, avendo la ricorrente interesse alla statuizione di non essere obbligata al pagamento dei contributi di malattia.

Nè rileva la seconda parte della norma, la quale prevede che “restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1 gennaio 2009”. Le contribuzioni già versate restano invero irripetibili per effetto di questa disposizione, ma su di esse non vi è causa, riservandosi la società di agire con separato giudizio per la restituzione di quanto già pagato.

Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito dichiarando non dovuta la contribuzione di malattia a partire dalla data di efficacia del contratto aziendale con cui la società assumeva a proprio carico l’onere dell’indennità economica di malattia.

Il sopravvenire della disposizione di interpretazione autentica consiglia la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la società ricorrente non tenuta al pagamento all’Inps dei contributi di malattia con decorrenza da contratto aziendale di assunzione da parte della società dell’onere di pagamento della indennità economica di malattia. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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