Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7131 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/03/2017),  n. 7131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20299-2011 proposto da:

U.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

C/O FAMIGLIA EUSEPI, VIALE OCEANO ATLANTICO 14, dell’avvocato LUIGI

CARUSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA (subentrata Azienda U.S.L.

N. (OMISSIS) di Siracusa per effetto della legge Regione Siciliana

n. 5/09), C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE BUSCEMI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 550/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/07/2010 r.g.n. 751/2006; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2017 dal Consigliere

Dott. BOGHETICH ELENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, rigettava – con sentenza depositata il 20.7.2010 – la domanda proposta dal dr. U.G., medico convenzionato con il SSN, nei confronti della Asl n. (OMISSIS) di Siracusa, per ottenere il compenso aggiuntivo asseritamente corrisposto in misura inferiore al dovuto. La Corte richiamava il più recente orientamento di legittimità per cui, in caso di doppio incarico, il compenso aggiuntivo non può superare l’importo spettante al sanitario con unica convenzione, al pari di quanto previsto per il precedente sistema delle quote di carovita, così come vige la incumulabilità tra il compenso aggiuntivo e la indennità integrativa speciale corrisposta sulla pensione, nel caso in cui il sanitario convenzionato sia anche pensionato.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il dottor U. con quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La Asl resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 434 e 437 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) avendo, la Corte territoriale erroneamente interpretato il motivo di appello della Asl che consisteva nella dedotta compatibilità dei compensi aggiuntivi purchè nel limite del tetto massimo previsto per il medico che svolge attività di sola medicina generale (40 ore o 1.500 scelte).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, comma 2, lett. C); D.P.R. n. 270 del 2000, art. 45, lett. A2; D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. F), artt. 1362 e ss. c.c.) deducendo l’erroneità dell’interpretazione data dalla Corte territoriale alla normativa di riferimento, non avendo considerato che il richiamo del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. F), da parte del D.P.R. n. 484 del 1996 e del D.P.R. n. 270 del 2000 doveva intendersi alla disposizione così come modificata dall’accordo collettivo integrativo recepito nel D.P.R. n. 260 del 1992 che aveva espunto la previsione della incumulabilità tra quote di carovita e altri meccanismi automatici di adeguamento dei compensi.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) dovendo la Corte territoriale, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità richiamata, riformare la sentenza del Tribunale (che aveva riconosciuto differenze retributive per compenso aggiuntivo sia con riguardo al rapporto di medicina generale che a quello di medicina dei servizi) nel senso di individuare l’unica convenzione su cui calcolare il compenso aggiuntivo.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 437 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) avendo la Asl prospettato generiche difese in primo grado e svolto solamente in grado di appello specifiche eccezioni circa l’interpretazione della disciplina contrattuale.

5. Il primo ed il quarto motivo del ricorso sono inammissibili.

La corte di merito ha pronunciato su una questione che risulta essere stata fatta oggetto di impugnazione e, pertanto, non è incorsa nel vizio di ultrapetizione ma, semmai (come, al di là della rubrica del motivo, lo stesso ricorrente deduce), in una errata valutazione interpretativa del motivo di appello proposto dalla A.S.L.. Peraltro, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto integrale dell’atto di appello (e non brevi stralci) e della memoria difensiva di primo grado, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

La dedotta genericità della memoria difensiva depositata dalla A.S.L. nel corso del giudizio di primo grado risulta, inoltre, tardivamente eccepita.

6. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.

L’accordo collettivo integrativo evocato dal ricorrente ha ridisciplinato la materia della corresponsione delle quote di carovita in favore dei pensionati beneficiari dell’indennità integrativa speciale (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 566 del 13-22 dicembre 1989), senza espungere dall’art. 41, lett. F) dell’accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 314 del 1990, la previsione della incompatibilità delle quote di carovita con altri meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. L’ambito di modifica dell’art. 41 citato non concerne, pertanto, il ricorrente che non risulta essere pensionato.

In tema di compenso aggiuntivo in caso di doppio incarico la sentenza impugnata si è correttamente attenuta alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (tra le tante Cass. n. 24164/2006, 15005/2007, 12959/2008, 16681/2008, 27148/2009, 15493/2011, 3146/2013) per cui “Il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 45, lett. c, non può superare l’importo spettante al sanitario con unica convenzione, restando inammissibile il cumulo in favore del medico convenzionato che sia titolare di due rapporti, atteso che si applica senza limitazioni, in forza del richiamo fattone dal D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. F, il regime giuridico già vigente per l’istituto delle quote di carovita, regime perfettamente compatibile con il nuovo meccanismo di incrementi automatici del compenso. Nè a sostegno di diversa interpretazione possono valere argomenti sistematici come il riferimento all’art. 36 Cost., non applicabile in relazione a prestazione d’opera professionale autonoma, o quello al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – nel testo vigente “ratione temporis” – nella parte concernente la struttura del compenso spettante al medico, perchè con riguardo ai compensi fissi ben poteva stabilirsi una limitazione dell’erogazione, confermando quanto ai meccanismi automatici di adeguamento la disciplina già operante per il soppresso istituto delle quote di carovita”.

In particolare, Cass. n. 24164/2006 ha ribadito che il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 45, lett. C non può superare l’importo spettante al sanitario con unica convenzione, restando inammissibile il cumulo in favore del medico convenzionato che sia titolare di due rapporti, atteso che si applica senza limitazioni, in forza del richiamo fattone dal D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. F, il regime giuridico già vigente per l’istituto delle quote di carovita, regime perfettamente compatibile con il nuovo meccanismo di incrementi automatici del compenso. Da ultimo, Cass. n. 1248/2015 (che ha affrontato un caso sovrapponibile al presente) ha ulteriormente ribadito che il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, art. 45, lett. c), non può superare l’importo spettante al sanitario con unica convenzione, stante il divieto di cumulo dei compensi nel caso di titolarità di altri rapporti convenzionali, applicandosi senza limitazioni, in forza del richiamo fatto al D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 41, lett. f) regime giuridico già vigente per l’istituto delle quote di carovita, perfettamente compatibile con il nuovo compenso.

3. Il ricorso va quindi rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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