Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7131 del 13/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17393-2018 proposto da:
I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARRETTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA TERESA ANNA ANTONUCCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 19387/2017 del TRIBUNALE di BARI,
depositato il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RITENUTO
che I.G., nigeriano, ricorre avverso decreto del Tribunale di Bari, in data 4 maggio 2018, di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Diritto
CONSIDERATO
che i primi tre motivi sono fondati: il decreto impugnato non spiega le ragioni sulle quali fonda il rigetto della domanda, contenendo astratte affermazioni di stile” ricavate da precedenti giudiziari e da norme di legge, da cui non è dato in alcun modo evincere le ragioni per le quali il tribunale abbia ritenuto non “circostanziato” (dunque non credibile) il racconto del cittadino straniero, il quale aveva riferito di essere omosessuale, condizione che nel suo paese sarebbe criminalizzata, e per questa ragione di temere per la sua incolumità in caso di rimpatrio; ili tribunale, ignorando le allegazioni del richiedente asilo e nel caso in cui il suo racconto sia ritenuto credibile, non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, al fine di verificare i rischi concreti determinati dall’essere omosessuale nel suo paese e valutarli nell’ottica delle norme in tema di protezione internazionale;
che il quarto motivo, riguardante la revoca della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020