Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7131 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 04/03/2022), n.7131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11173/2019 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Caserta, via Lincoln

n. 77, presso lo studio dell’avv. R. Ricciardi, che lo rappresenta e

difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Palermo ha respinto il ricorso proposto da O.D. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia nella forma dello status di rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il paese di origine per il timore delle possibili conseguenze giudiziarie derivanti dall’essere stato accusato della morte di un ragazzo.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale pur non contestando la credibilità del ricorrente ha rilevato che i fatti denunciati attengono a problematiche giuridiche da affrontarsi in loco attraverso la giustizia locale. In ogni caso, gli elementi evidenziati non valevano ad integrare né il rischio di persecuzione né il pericolo di danno grave. Il tribunale ha accertato, inoltre, l’assenza di situazioni violenza indiscriminata nel paese di provenienza del ricorrente, per l’assenza di conflitti armati. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, pur in assenza di video registrazione in sede di audizione innanzi la commissione territoriale di Palermo, con conseguente nullità del decreto impugnato; (ii) sotto un secondo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e per omesso esame di circostanze decisive e violazione del dovere di cooperazione istruttoria e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, per non avere il tribunale verificato se le autorità nigeriane fossero o meno in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente in relazione alle minacce e possibili violenze rappresentate e alla possibilità di subire ulteriori soprusi per l’accusa di omicidio; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e della dir. 2001/95/UE, nonché in subordine del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento dell’asilo costituzionale; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte d’appello aveva disatteso la tutela invocata dal ricorrente, basandosi su elementi tutt’altro che gravi, precisi e concordanti.

In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita al difensore del ricorrente.

In proposito, è opportuno ricordare che, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale) ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto-Legge (cfr. art. 21, comma 1, del menzionato D.L.) – dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

Le Sezioni Unite di questa Corte, investite (cfr. ordinanze interlocutorie nn. 28208-28209 del 2020 e nn. 29250-29251 del 2020) della risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al “se la procura speciale per il ricorso in Cassazione in materia di protezione internazionale necessiti di una doppia certificazione del difensore riferita sia alla data dell’atto – necessariamente posteriore alla decisione impugnata che all’autenticità della firma del ricorrente” (altresì ricordandosi che le successive ordinanze interlocutorie nn. 5213-5214 del 2021, nel rimettere alle Sezioni Unite la medesima questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto, avevano sollecitato una “interpretazione conforme ai parametri costituzionali e unionali del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione”), con la recente sentenza dell’1 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito che: i) “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; ii) “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr., in senso conforme, le successive Cass., SU, nn. 1848618490 del 30 giugno 2021).

Applicandosi, pertanto, i riportati principi (pienamente condivisi dal Collegio e le cui ragioni giustificatrici, come ampiamente esposte nella menzionata decisione, devono intendersi, per brevità, interamente richiamate in questa sede) all’odierno procedimento, ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Infatti, la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore, apposta in calce al ricorso, benché dettagliata nel contenuto con indicazione del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione competente – e della sua data – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, accanto alla firma del conferente, la data di rilascio della procura successiva a quella della decisione impugnata, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare la data di conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente dicitura “La sottoscrizione è vera e autentica”.

Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (e non del suo difensore. Cfr., specificamente, Cass., SU, n. 15177 del 2021), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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