Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7130 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 29/03/2011), n.7130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO

SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEL VECCHIO GIOVANNI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 189/2008 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 07/10/2008 R.G.N. 178/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato BURRAGATO ROSALBA per delega DEL VECCHIO GIOVANNI;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA FAVATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 aprile 2007 D.G.R. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado n. 490/99, asseritamente parziale, ricostruita dal presidente della sezione del lavoro di Taranto il 12 marzo 2007, con cui era stata dichiarata l’improponibilita’ della domanda da lui avanzata nei confronti dell’Inail, perche’ il diritto fatto valere si era estinto per prescrizione triennale D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 112;

con lo stesso atto il D.G. impugnava altresi’ la sentenza definitiva n. 131/2006, con cui il suo datore di lavoro G. P. era stato condannato a pagargli per differenze retributive la somma di diecimila/00 Euro. La Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello perche’ proposto con ricorso depositato nel 2007, allorquando il termine lungo per l’impugnazione della sentenza n. 490/99 era abbondantemente scaduto. Precisava la Corte che, nonostante con quel ricorso in appello si fosse espressa la volonta’ di impugnare anche la sentenza definitiva n. 131/2006, non era stata pero’ mossa nei confronti di essa alcuna censura, mentre tutte le doglianze riguardavano la sentenza 490/99 in punto prescrizione triennale D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 112.

Affermava quindi la Corte territoriale che la sentenza 490/99 era ormai passata in giudicato, perche’ si trattava di sentenza definitiva. Infatti, con il ricorso introduttivo, il D.G. aveva fatto valere due distinte domande: una nei confronti dell’Inail per ottenere la rendita da infortunio sul lavoro e l’altra nei confronti del datore di lavoro G.P. per differenze retributive; con la sentenza 490/99 era stata chiusa definitivamente la controversia con l’Inail e si era anche disposta la compensazione delle spese tra il ricorrente e l’Inail. Ne’ rilevava che nell’epigrafe della sentenza essa si fosse denominata come parziale e che fosse stata proposta, alla prima udienza successiva, riserva di gravame. Era poi irrilevante che la sentenza 490/99 fosse stata ricostruita, perche’ il medesimo ricorrente la aveva sollecitata con istanza del 2007, nel convincimento che si trattasse di sentenza parziale da impugnare unitamente a quella definitiva, stante la proposta riserva di gravame, mentre, attesa la sua natura di sentenza definitiva, avrebbe dovuto chiedere la sua ricostruzione prima della scadenza dei relativi termini di impugnazione, ossia trenta giorni dalla notifica, se effettuata, ovvero un anno dalla pubblicazione.

Avverso detta sentenza il D.G. ricorre con due motivi.

Resiste l’Inail con controricorso, mentre il G. e’ rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 327 e 420 cod. proc. civ., si assume che il termine annuale per l’impugnazione della sentenza 490/99 non poteva decorrere, perche’ la sua motivazione non era stata mai depositata prima del 12 marzo 2007.

Infatti, in calce ad essa risultava la seguente scritta “Il presidente della sezione lavoro da atto che, in accoglimento della istanza proposta dall’avv. Giovanni Del Vecchio in data 12.2.2007, si e’ provveduto a ricostruire la sentenza, gia’ pronunciata dallo stesso presidente in funzione di giudice titolare della causa RG 14852/98 ed alla quale risulta essere stato dato il n. 490/1999.

Quindi la presente sentenza ricostruita deve tener luogo dell’originale, non piu’ reperito, Taranto 12/3/2007”.

Sostiene dunque il ricorrente che non era certo possibile impugnare la sentenza 490/1999 prima che essa venisse ad esistenza, ossia l’appello avverso di essa era possibile solo a partire dalla data della sua ricostruzione, avvenuta il 12.3.2007, di talche’ l’impugnazione proposta il 5.4.2007 era sicuramente tempestiva. Ne’ esso ricorrente poteva considerarsi onerato di proporre tempestiva istanza di ricostruzione di una sentenza inesistente.

Con il secondo mezzo il ricorrente, denunziando violazione degli artt. 279 e 420 e 327 cod. proc. civ. si duole che la sentenza n. 490/99 sia stata considerata come sentenza definitiva, mentre la medesima doveva considerarsi non definitiva, tale da poter essere impugnata unitamente a quella definitiva n. 131/2006, come da riserva di gravame effettuata.

Il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del secondo.

Ed infatti, ai fini della tempestivita’ dell’appello avverso la sentenza 490/99, prima ancora di decidere sulla sua natura e cioe’ se si trattasse di sentenza definitiva o di sentenza non definitiva, la Corte di Lecce avrebbe dovuto considerare che la medesima, pur avendo un numero di ruolo, non era stata pero’ piu’ reperita, ed era stata ricostruita su istanza dell’avv. Del Vecchio, solo il 12.3.2007, con conseguente tempestivita’ dell’appello proposto nei suoi confronti il 5 aprile 2007.

Ne consegue che nessun termine per impugnare poteva decorrere nei confronti di una sentenza inesistente, il cui deposito quindi non era stato mai comunicato.

Ne’, qualunque fosse la natura della sentenza 490/99, la parte aveva l’onere di chiederne la ricostruzione entro un certo termine, giacche’ un onere siffatto non risulta prescritto da nessuna norma dell’ordinamento.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Bari, la quale decidera’ anche per le spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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