Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7130 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17300/2018 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO SANNONER;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), PROCURA

DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI, PROCURA GENERALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 14103/2017 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RITENUTO

che E.O., cittadino dalla Nigeria, ricorre avverso decreto del Tribunale di Bari, in data 6 aprile 2018, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo censura l’insindacabile apprezzamento di fatto circa la non credibilità del racconto – che preclude l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito – e non indica le fonti informative che sarebbero state neglette, avendo invece il giudice accertato l’insussistenza di condizioni di insicurezza nel Paese di origine del richiedente e indicato anche le informazioni acquisite, con apprezzamento di fatto che si chiede impropriamente di rivalutare;

che analogamentre inammissibili sono gli altri due motivi, riguardanti la protezione sussidiaria e umanitaria, i cui presupposti giustificativi in concreto sono stati ritenuti insussistenti dal giudice di merito con adeguato apprezzamento di fatto, genericamente contestato al fine di sollecitarne impropriamente il riesame;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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