Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7130 del 12/03/2021
Cassazione civile sez. III, 12/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7130
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33470-2019 proposto da:
M.M.M., elettivamente domiciliato in Verona, via Cesare
Battisti, n. 2 presso l’avv. TERESA VASSALLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura
dello Stato;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3348/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 16/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente M.M.M. è cittadino del (OMISSIS). Risulta per lo più dalla sentenza di appello che sarebbe fuggito dal suo Paese per evitare ritorsioni dovute alla sua conversione o comunque alla sua fede religiosa (OMISSIS), con l’aiuto di un parente.
La commissione territoriale non ha ritenuto verosimile il racconto ed ha rigettato le richieste di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, ed allo stesso modo hanno deciso il Tribunale in prima istanza e la corte di appello.
Quest’ultima ha altresì escluso la sussistenza di una situazione di conflitto generalizzato ed i presupposti per la umanitaria in difetto di prova circa una situazione di vulnerabilità ostativa al rimpatrio.
Ricorre M. con due motivi. Non v’è costituzione del Ministero.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
p..- I due motivi sono inammissibili.
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e L. n. 251 del 2007, art. 14. Si contesta alla corte di non avere fatto ricorso a tutte le fonti disponibili al fine di avere riscontro esterno al racconto della sua fuga.
Il motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità: non dice quali fossero queste fonti e come la loro consultazione avrebbe influito sulla decisione della corte: non v’è in sostanza contestazione specifica della ratio decidendi ed il motivo si risolve in una generica affermazione di difetto di istruttoria.
p..- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e L. n. 286 del 1998, art. 5 .
Ritiene il ricorrente che la corte non ha motivato adeguatamente, nè valutato la situazione soggettiva che lo rende vulnerabile, ossia il suo inserimento lavorativo e sociale in Italia.
Il motivo è inammissibile.
A parte la circostanza che la corte si occupa di tale situazione (p. 13 in particolare), a parte ciò il ricorrente non allega alcunchè a dimostrazione che la questione era stata posta alla corte di appello e soprattutto in che termini, indicazione necessaria a stabilire se una violazione di giudizio vi sia stata, e comunque non indica nemmeno quale sia l’integrazione da lui conseguita; quali gli elementi da cui dedurla. Il ricorso è dunque inammissibile.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021