Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 713 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 19/01/2010), n.713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15983-2005 proposto da:

L.B.G., (OMISSIS), A.E., (OMISSIS),

L.B.L., (OMISSIS), LO.BA.GE.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BIZZINI FEDERICO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

COM CALTAGIRONE, LLOYD ADRIATICO ASSIC SPA N.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 374/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 9.1,2004, depositata il 05/05/2004;

R.G.N. 1546/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato Federico BIZZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 10 febbraio 1994 L.B.G., L.B.A.E., L.B.L. e LO.BA.Ge. hanno convenuto in giudizio, innanzi il tribunale di Caltagirone, il Comune di Caltagirone chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti da essi attori, e da liquidare in L. 800 milioni, oltre interessi e spese a seguito della morte del loro congiunto L.B.F..

Hanno esposto – in particolare – gli attori che la sera del (OMISSIS) L.B.F. aveva perso la vita in un incidente stradale verificatosi mentre percorreva la strada comunale in contrada (OMISSIS), alla guida di una autovettura con a bordo N.A. precipitando, dopo avere oltrepassato una curva, in un burrone alto circa 25 metri e tale incidente si era verificato per mancanza totale di ogni barriera e/o protezione o guard rail e di alcun segnale stradale che indicasse il precipizio.

Costituitosi in giudizio il comune convenuto ha resistito alla avversa domanda deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto.

Autorizzata la chiamata in causa della società assicuratrice della responsabilità civile del comune, s.p.a. Lloyd Adriatico, questa ultima, costituitasi in giudizio ha eccepito, da un lato, l’incompetenza del giudice adito, dall’altro la non operatività del contratto, da ultimo, che l’evento era conseguenza esclusiva e immediata del comportamento colpevole di L.B.F..

Intervenuto in giudizio anche N.A., terzo trasportato della vettura condotta da L.B., lo stesso ha chiesto il risarcimento dei danni patiti nei confronti del comune di Caltagirone nonchè del Lloyd Adriatico s.p.a..

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 15 dicembre 1999 – 9 febbraio 2000, rigettata la domanda del N., ha accolto quella attrice e, per l’effetto, ha dichiarato che l’evento descritto nella citazione introduttiva si era verificato per colpa del comune di Caltagirone, condannato al risarcimento dei danni, liquidati in L. 150 milioni ciascuno in favore di L.B.G. e L.B.A.E., nonchè in L. 60 milioni ciascuno in favore di L.B.L. e L.B. G., oltre interessi e spese,e condannato altresì la Lloyd Adriatico s.p.a. a tenere indenne il comune e a rimborsargli i detti importi, oltre le spese del giudizio.

Gravata tale pronunzia in via principale dal Lloyd Adriatico s.p.a. e in via incidentale del Comune di Caltagirone nonchè da L.B. G., L.B.A.E., L.B.L. e L.B. G. nel contraddittorio anche del N. che non ha svolto attività difensiva in quella sede, la Corte di appello di Catania, con sentenza 9 gennaio – 5 maggio 2004 in riforma della sentenza del primo giudice ha rigettato la domanda proposta L.B.G., L.B.A.E., L.B.L. e LO.BA.Ge. nei confronti del Comune di Caltagirone, ha dichiarato devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale la domanda proposta dal Comune di Caltagirone nei confronti del Lloyd Adriatico s.p.a., rigettato l’appello incidentale dei L.B..

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, con atto 16 giugno 2005 L.B.G., L. B.A.E., L.B.L. e LO.BA.Ge., affidato a 4 motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Hanno accertato, in linea di fatto, i giudici di appello “nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il sinistro non si è verificato in una curva, bensì in un tratto di strada perfettamente rettilineo, delimitato da una banchina naturale larga oltre tre metri e più alta rispetto all’asfalto della sede stradale e con erba incolta. Del tutto inconcludenti risultano, pertanto, i riferimenti all’assenza di opportuna segnalazione di pericolo in prossimità della curva”.

Risulta dai rilievi eseguiti dai Carabinieri e dalle fotografie allegate – hanno precisato, ancora, quei giudici – come il lungo tratto rettilineo, teatro del sinistro, sia ulteriormente delimitato sul lato destro dalla evidentissima presenza di numerosi pali della SIP, allineati nella suddetta banchina naturale definita dai Carabinieri “rialzo di terriccio con dell’ erba incolta”.

In particolare, risulta dal verbale di sopralluogo eseguito dai Carabinieri che l’autovettura targata (OMISSIS) sia uscita di strada proprio innanzi al palo contrassegnato dal n. (OMISSIS), ove sono state rilevate le evidenti tracce lasciate dalla autovettura, che sterzando decisamente dalla sede stradale verso destra, ha attraversato obliquamente la banchina. Risulta, quindi, come il tratto di strada dove si è verificato il sinistro sia perfettamente rettilineo, delimitato da una banchina naturale non soltanto più alta rispetto all’asfalto della sede stradale, ma ancora più caratterizzata dalla presenza di erba incolta e ulteriormente evidenziata dalla inconfondibile presenza di numerosi pali della SIP allineati sul lato destro.

A fronte, infatti, di una così evidente delimitazione della sede stradale, perfettamente visibile, il precetto del neminem laedere non può ritenersi violato per effetto della mancanza di una “barriera” posta a protezione della scarpata esistente al di là della descritta banchina naturale, nè per effetto della mancanza di un segnale che indicasse l’esistenza di detta scarpata. Risponde, infatti, a dati di comune esperienza la circostanza che il conducente, nel percorrere un tratto di strada perfettamente rettilineo alla velocità di circa 50- 60 Km. orari, ove abbandoni la sede stradale ben delimitata e sterzi decisamente verso destra tra due dei pali che fiancheggiano la carreggiata, uscendo in tal modo dalla sede stradale ed attraversi a velocità la banchina rialzata e caratterizzata da erba selvatica, debba prevedere l’esistenza di una concreta situazione di gravissimo pericolo derivante da tale condotta, contraria ad ogni più elementare norma di prudenza.

2. Con i primi tre motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, i ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza impugnata denunziando:

– da un lato, “violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. nonchè illogicità, contraddittorietà e insufficiente motivazione della sentenza”, atteso che la stessa è stata “emessa in palese violazione delle norme sopra indicate e contenente comunque una motivazione lacunosa e contraddittoria” primo motivo;

dall’altro, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. anche in relazione all’art. 1227 c.c. nonchè illogicità, contraddittorietà e insufficiente motivazione della sentenza”, essendo pervenuta alla conclusione, ora contestata “sulla base di una valutazione distorta e contraddittoria degli elementi probatori in suo possesso”, atteso che i giudici del merito hanno omesso di valutare totalmente la sussistenza o meno di circostanze comprovanti un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del leso secondo motivo;

– da ultimo, “violazione e falsa applicazione della L. 21 aprile 1962, n. 181 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2337/1987 anche in riferimento al D.M. n. 223 del 1992 e del D.Lgs. 285 del 1992, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia” terzo motivo.

3. Gli indicati motivi, per più profili inammissibili, per altri manifestamente infondati, non possono trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Giusta la più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.

Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare la esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa (come del resto, affermato anche dalla giurisprudenza, richiamata in ricorso dai ricorrenti, cfr. ad esempio, Cass. 1 ottobre 2004, n. 19653).

Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito, o dalla condotta dello stesso danneggiato (Cass. 25 luglio 2008, n. 20427.

Non diversamente, Cass. 29 novembre 2006, n. 25243; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 6 aprile 2006, n. 8106).

3.2. Pacifico, in diritto, il principio di cui sopra è agevole osservare che i giudici di appello ancorchè abbiano – nelle premesse – impropriamente e, quindi, erroneamente, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte in argomento affermato che perchè sussista la responsabilità della pubblica amministrazione in tema di danni causati da opere pubbliche in custodia della stessa amministrazione è indispensabile la esistenza di una situazione di pericolo occulto, cd. insidia o trabocchetto, hanno escluso la responsabilità del comune di Caltagirone non per la assenza – nel caso concreto – di detta insidia, ma per non essere stato dimostrato come era onere dei danneggiati l’esistenza di un qualche nesso causale tra l’incidente e la strada percorsa dal conducente della vettura (OMISSIS).

Come osservato sopra, infatti, i giudici di appello hanno accertato:

– che il sinistro si è verificato lungo un tratto di strada assolutamente rettilineo (e non dopo una curva, contrariamente a quanto invocato nella citazione introduttiva);

– che la strada era delimitato da una banchina larga oltre tre metri;

– che tale banchina non soltanto era più alta rispetto all’asfalto della sede stradale, ma caratterizzata dalla presenza di erba incolta e ulteriormente evidenziata dalla inconfondibile presenza di numerosi pali del telefono allineati sul lato destro;

– che nella specie la vettura è uscita di strada innanzi al palo contrassegnato dal n. (OMISSIS) (ove sono state rilevate le evidenti tracce lasciate dalla stessa);

– che la vettura, sterzando decisamente dalla sede stradale verso destra, ha attraversato obliquamente la banchina;

– che il conducente nel percorrere un tratto di strada perfettamente rettilineo alla velocità di 56-60 km/h ove abbandoni la sede stradale ben delimitata e sterzi decisamente verso destra tra due dei pali che fiancheggiano la carreggiata, uscendo in tal modo dalla sede stradale, e attraversi a velocità la banchina rialzata e caratterizzata da erba selvatica, deve prevedere la esistenza di una concreta situazione di gravissimo pericolo, derivante da tale condotta, contraria a ogni più elementare norma di prudenza.

Essendo stato accertato dalla sentenza impugnata non solo che l’incidente non si è verificato a causa della situazione della strada e per effetto di un difetto di manutenzione di questa, ma esclusivamente per la condotta, contraria a ogni più elementare norma di prudenza, del conducente della vettura nella quale ha trovato la morte L.B.F.;è palese che correttamente i giudici del merito hanno escluso la responsabilità del comune proprietario della strada.

3.3. Manifestamente infondate – alla luce delle considerazioni svolte sopra – sono, ancora, le considerazioni svolte nel secondo motivo, sia quanto alla circostanza che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare totalmente la esistenza o meno di circostanze comprovanti un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. sia ancora, quanto alla reale situazione dei luoghi al momento dei fatti.

3.3.1. Sotto il primo aspetto si osserva che avendo i giudici accertato che il sinistro si è verificato per fatto esclusivo del conducente della vettura ove era trasportato il B., è palese che la stessa ha escluso – tassativamente – che il fatto si possa essere verificato anche per concorrente responsabilità di terzi.

3.3.2. Sotto il secondo la censura deve essere dichiarata inammissibile.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

3.3.2.1. In primis si osserva che a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo applicabile nella specie ratione temporis essendo oggetto di ricorso una pronunzia resa anteriormente al 2 marzo 2006, si che non trovano applicazione le sopravvenute disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 40 del 2006 le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnata con ricorso per cassazione, tra l’altro “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

E’ palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi punti decisivi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente “illogica”, nonchè “contraddittoria”, e, ancora, “insufficiente” è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 3 Cost. e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice, come invece pretende parte ricorrente.

Posto che nella specie, dopo la generica affermazione esposta nella rubrica del motivo (illogicità, contraddittorietà ed insufficiente motivazione della sentenza) nella parte dedicata alla illustrazione del motivo non è in alcun modo precisato in quale “punto decisivo” la motivazione sia illogica, in quale contraddittoria, in quale, infine, insufficiente è palese – già sotto tale profilo – la inammissibilità del motivo.

3.3.2.2. In secondo luogo si osserva che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può, invece, essere inteso – come ora pretende il ricorrente incidentale – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici citati acquisiti (cfr. Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

Certo che nella specie – totalmente prescindendo da quanto precede – i ricorrenti censurano gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito, pretendendo un nuovo apprezzamento, da parte di questa Corte regolatrice, delle risultanze di fatto già ampiamente e congruamente valutate dalla sentenza impugnata (circa la situazione dei luoghi quale emergente dagli accertamenti eseguiti nella immediatezza dei fatti) è palese un ulteriore profilo di inammissibilità della censura.

3.4. Inammissibile, infine, deve essere dichiarato il terzo motivo di ricorso.

Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – e da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde parte ricorrente – infatti, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello (Cass. 26 febbraio 2007,n. 4391; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270; Cass. 12 luglio 2005, nn. 14599 e 14590, tra le altre).

Contemporaneamente, non può tacersi che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 aprile 2004, n. 6656).

Certo quanto sopra si osserva che la questione della non conformità della strada ove si è verificato il sinistro alle numerose prescrizioni normative indicate nel motivo non risulta in alcun modo affrontato dalla sentenza di appello.

E’ palese, per l’effetto che – alternativamente – o trattasi di nuovi aspetti – giuridici – della controversia, implicanti accertamenti di fatto, quanto alle modalità di realizzazione della strada per cui è controversia, inammissibilmente prospettate per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, o, dell’omesso esame – da parte del giudice di appello – di un motivo di appello e anche in tale caso il terzo motivo di ricorso è palesemente inammissibile atteso che non solo era onere dei ricorrenti prospettare la questione come nullità della sentenza sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 112 c.p.c., per non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma anche indicare in quale atto, del giudizio di merito, nel rispetto del contraddittorio, era stata sollevata la problematica della non rispondenza della strada alle prescrizioni normative indicate nel motivo.

4. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado, oltre a rigettare, nel merito, la domanda proposta dai L.B. nei confronti del comune di Caltagirone, hanno affermato che “la controversia relativa alla chiamata in garanzia dell’assicuratore, che ha contestato l’operatività del contratto è devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale in forza di apposita clausola compromissoria specificamente approvata per iscritto”.

5. Con il quarto, e ultimo, motivo i ricorrenti denunziano anche tale capo – della sentenza impugnata -lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 808 c.p.c. nonchè omessa e insufficiente motivazione”, assumendo – in particolare – che la sentenza è errata anche nella parte in cui devolva alla cognizione di un collegio arbitrale la controversia relativa alla chiamata in garanzia dell’assicuratore senza alcuna adeguata motivazione.

6. La deduzione è inammissibile.

Giusta quanto assolutamente pacifico – presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (e da cui, senza alcuna motivazione, totalmente prescinde la difesa dei ricorrenti) l’interesse alla impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile (in termini, ad esempio, Cass. 10 novembre 2008, n. 26921; Cass. 1 luglio 2008, n. 17957).

Certo quanto precede è di palmare evidenza la inammissibilità del motivo di censura in esame.

Certo che il capo di pronunzia impugnato con tale motivo riguarda un rapporto giuridico quello tra il Comune di Caltagirone e il suo assicuratore rispetto al quale i L.B. sono assolutamente estranei (si è – infatti – fuori dalla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, si che il danneggiato non ha titolo per agire direttamente nei confronti dell’ assicuratore) è evidente che anche nella ipotesi la doglianza sviluppata con il quarto motivo fosse fondata (e questa, corte, per l’effetto, riformi – in tesi – il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale la domanda proposta dal Comune di Caltagirone nei confronti del proprio assicuratore) una tale statuizione non gioverebbe in alcun modo ai ricorrenti L.B..

7. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di lite di questo giudizio di cassazione, atteso che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA