Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 713 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/01/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 15/01/2020), n.713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6087-2014 proposto da:

MINISTERO AFFARI ESTERI, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE PIANESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8659/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/11/2013, R. G. N. 450/2011.

Fatto

RILEVATO

1 che con sentenza del 27 novembre 2013, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da D.M. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, volta ad ottenere, previa disapplicazione del provvedimento assunto in sede amministrativa di annullamento, motivato dal successivo accertamento della sussistenza a carico della D. di motivi di esclusione, delle prove di accertamento linguistico dalla stessa sostenute nell’ambito della procedura selettiva indetta dalla predetta Amministrazione per l’insegnamento dell’italiano nelle università straniere (tipologie SCC e LET – lingua francese), il riconoscimento, stante il possesso dei requisiti di ammissione e di idoneità, del diritto all’inclusione nelle relative graduatorie permanenti;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la conferma del pronunciamento del primo giudice, dichiarativo dell’illegittimità del provvedimento di annullamento delle prove linguistiche sostenute dalla D., motivato con riferimento al difetto di due dei requisiti richiesti derivante dalla titolarità da parte della stessa di una classe di concorso (la 46/A lingua e civiltà straniere) non prevista dal bando e dal non aver sostenuto e superato nell’ambito del corso universitario due esami di lingua e/o letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del MIUR richiamata nel bando, imposta, da un lato, dalla mancata impugnazione della statuizione concernente l’insussistenza, con riguardo, se non alla tipologia SCC, almeno alla tipologia LET, del motivo di esclusione relativo alla titolarità di una classe di concorso non prevista e, dall’altro, dall’inconferenza della censura viceversa sollevata dal Ministero allora appellante a fronte del pronunciamento del primo giudice inteso a ritenere verificato anche il requisito del superamento del doppio esame di lingua e/o letteratura italiana, inconferenza derivante dal fatto che il primo giudice, lungi dall’aver pretermesso ogni riferimento a quel requisito, secondo quanto denunciato dal Ministero, aveva ritenuto che lo stesso risultasse integrato per effetto della circostanza che il curriculum della candidata includeva l’esame di “letteratura italiana moderna e contemporanea” da ritenersi assimilabile a quello previsto di “letteratura italiana”;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero degli Affari Esteri, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la D.;

4 che il Ministero ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

5 che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 107, comma 3, lett. b) del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio giuridico 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003 in combinato disposto con la tabella allegata al D.M. n. 39 del 1998, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine al possesso da parte della D. dei requisiti legittimanti l’inclusione nelle graduatorie permanenti formate ai fini dell’affidamento dell’insegnamento dell’italiano nelle università straniere, basandosi, nella specie, una tale statuizione sulla ritenuta assimilabilità dell’esame di “letteratura italiana moderna e contemporanea” incluso nel curriculum universitario della D. con quello di “letteratura italiana” indicato, ove sostenuto e superato due volte, quale requisito di ammissione alle prove, esame per il quale la tabella di omogeneità approvata dal MIUR e richiamata nel bando non prevede alcuna equivalenza;

6 che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 7/12/2016 n. 25193 e Cass. 14.6.2016, n. 12162) secondo cui qualora il bando quale lex specialis della procedura selettiva esiga come requisito utile ai fini della qualificazione professionale un determinato titolo culturale si è in presenza di una clausola che può essere eterointegrata solamente dall’equipollenza ex lege, nella specie determinata in modo tale da escluderla in termini assoluti da un atto amministrativo generale quale la tabella di omogeneità del MIUR;

7 che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la controversia, che non implica alcun ulteriore accertamento in fatto, decisa nel merito, con il rigetto della domanda originaria e la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, in considerazione della particolarità delle questioni trattate e dell’esito globale della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria compensando tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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