Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 713 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4799-2010 proposto da:

EUGENIO MARGARITELLI SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

P.ZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

PAZZAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BAGIANTI,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio

dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA ZETTI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2009 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 06/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAZZAGLIA per delega dell’Avvocato

BAGIANTI che si riporta e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZETTI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Perugia, a seguito dell’adozione di un nuovo PRG avvenuta nel marzo 1999, notificò alla società Margaritelli spa nove avvisi di accertamento per maggiore imposta ICI relativamente agli anni 2001-2005, in riferimento ad un compendio immobiliare composto da un opificio industriale con 10 fabbricati ed un terreno limitrofo utilizzato come pertinenza dell’opificio e per deposito materiali.

La contribuente impugnò gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia la quale respinse il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, su appello della contribuente, confermò la sentenza di primo grado in ordine alla imponibilità ai fini ICI del terreno in quanto non ritenendolo pertinenza del fabbricato.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha proposto ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi ed il Comune di Perugia ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. A) e art. 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed omessa ovvero insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto non legati da vincolo pertinenziale l’opificio ed il terreno facente parte del compendio immobiliare.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c. e art. 2697 c.c., nonchè D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, ed omessa ovvero insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di appello erroneamente valutando le prove offerte ha ritenuto che il fondo non fosse pertinenza del fabbricato esistente erroneamente escludendo il vincolo pertinenziale peraltro con motivazione insufficiente ed illogica.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed omessa ovvero insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto non legati da vincolo pertinenziale l’opificio ed il terreno facente parte del compendio immobiliare sebbene lo stesso comune non avesse mai contestato tale vincolo esistente da oltre 50 anni.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, nonchè D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha escluso la continuazione nell’applicazione delle sanzioni alla società.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al quinto motivo respinti gli altri.

I primi quattro motivi di ricorso, che censurano sotto differenti profili la medesima questione di fatto e cioè la pertinenzialità o meno dei terreni all’opificio sono tutti infondati e devono essere respinti.

Nella fattispecie, infatti, i giudici di secondo grado hanno ritenuto non esistente il vincolo pertinenziale sulla base dell’art. 817 c.c., sul presupposto che il fabbricato ed i terreni non costituivano un unico compendio immobiliare secondo quanto risultante dai documenti prodotti in primo grado e sulla base della situazione di fatto esistente tenuto conto di tutti gli elementi quali il rapporto di strumentalità tra i beni in esame, la qualità edificatoria dei terreni ritenuti pertinenze desumibile dalle risultanze del nuovo piano regolatore generale nonchè la durevole destinazione impressa al bene accessorio rispetto a quello principale.

La CTR ha compiuto un accertamento di fatto adeguatamente motivato non sindacabile in questa sede in quanto ha affermato che le aree in questione non rivestono la natura di aree pertinenziali non risultando destinate in modo durevole al servizio del fabbricato e ciò sulla base delle fotografie prodotte dalla stessa contribuente dalle quali risulta che “l’opificio ed i terreni circostanti sono in stato di incuria e di abbandono tali da far capire che l’attività industriale era cessata da tempo e pertanto il vincolo di pertinenzialità non sussiste”.

Occorre premettere a tal riguardo che sulla questione si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 25127 del 30/11/2009: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, il quale esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 c.c.. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum” (in applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria che aveva fondato la prova della natura pertinenziale di un’area edificabile rispetto ad un fabbricato industriale sul mero rilascio della concessione per la costruzione di una recinzione unica intorno al fabbricato ed al terreno edificabile, oggetto della pretesa fiscale)”.

Per quanto sopra devono essere respinti i primi quattro motivi di ricorso.

Il quinto motivo di ricorso è invece fondato. Infatti Sez. 5, Sentenza n. 26077 del 30/12/2015 “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione, sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, secondo cui “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, è applicabile anche all’ICI.

Pertanto l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 1, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 5 (Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 16/09/2016).

Per quanto sopra deve essere accolto il quinto motivo, cassata la sentenza e rinviato al giudice di merito per la determinazione delle sanzioni con l’istituto della continuazione.

PQM

Accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti i primi quattro, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla CTR dell’Umbria in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA