Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7129 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 29/03/2011), n.7129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATELA FALLIMENTARE NIP – NUOVA INIZIATIVA PONTINA S.P.A.,

FALLIMENTO N. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3,

presso lo studio dell’avvocato GALLOTTI DAVIDE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TONELLI FABIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7761/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2007 r.g.n. 3100/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CEREO;

udito l’Avvocato DAVIDE GALLOTTI per delega FABIO TONELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Latina R.U. conveniva in giudizio la societa’ NIP – Nuova Iniziativa Pontina s.p.a. – per sentir dichiarare l’illegittimita’ del licenziamento intimatogli in data 17 luglio 2000 con le conseguenze previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Dopo la costituzione in giudizio la suddetta societa’ veniva dichiarata fallita ed il procedimento dinanzi al giudice del lavoro veniva interrotto.

A seguito di riassunzione del giudizio da parte del R., si costituiva la Curatela del fallimento NIR, eccependo preliminarmente l’incompetenza del giudice adito,dovendosi considerare competente, ai sensi della L. Fall., art. 24, il Tribunale fallimentare.

Il giudice del lavoro di Latina, con sentenza depositata il 15 giugno 2004, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo sussistere la competenza del Tribunale fallimentare.

Con sentenza depositata in data 12 febbraio 2007 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento intimato a R.U. dalla societa’ NIP – Nuova Iniziativa Pontina s.p.a. e l’inammissibilita’ di ogni domanda proposta dal lavoratore avente contenuto patrimoniale. La Corte territoriale riteneva in primo luogo la competenza del giudice del lavoro in tema di domanda avente ad oggetto, come nel caso di specie, la declaratoria di illegittimita’ o inefficacia del licenziamento e l’inammissibilita’ delle ulteriori domande concernenti il risarcimento del danno ed il pagamento delle retribuzioni. Nel merito riteneva l’illegittimita’ del licenziamento intimato al R. nell’ambito della procedura di mobilita’ di cui alla L. n. 223 del 1991 per violazione della disposizione di cui all’art. 4, comma 9, della stessa legge.

Per la cassazione propone ricorso la Curatela dei Fallimento NIP – Nuova Iniziativa Pontina s.p.a. affidato a cinque motivi. Il R. e’ rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 44 e 112 cod. proc. civ. e della L. Fall., art. 24; deduce l’erroneita’ della sentenza impugnata per violazione del principio secondo cui l’unico rimedio avverso la sentenza che abbia deciso solo sulla competenza, senza esaminare il merito, e’ costituito dal regolamento di competenza necessario; sotto altro profilo allega la mancanza di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Sottolinea che la domanda del lavoratore non era limitata all’accertamento dell’illegittimita’ del licenziamento ma comprendeva anche le conseguenze patrimoniali di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Il motivo e’ infondato.

Per quanto concerne il primo profilo deve rilevarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimita’ (cfr., in particolare, Cass. 18 ottobre 2005 n. 20131), deve considerarsi questione di rito quella sulla possibilita’ o meno, dopo la dichiarazione di fallimento dell’impresa, della tutela dei diritti nei confronti di tale impresa nelle forme ordinarie, piuttosto che in quelle dello speciale procedimento di accertamento del passivo di cui alla L. Fall., artt. 52 e 92 (R.D. n. 267 del 1942), essendo evidente che siffatta questione non implica una pronuncia sulla competenza del tribunale ordinario piuttosto che di quello fallimentare (o viceversa) con gli effetti della “translatio iudicii” propri della eventuale pronuncia di incompetenza, bensi’ un accertamento dell’ammissibilita’ o meno della domanda proposta nell’una invece che nell’altra forma, la quale costituisce, appunto, questione di rito.

Da cio’ consegue (cfr. Cass. 1 marzo 2005 n. 4281) che qualora una pretesa creditoria venga fatta valere davanti al tribunale in sede ordinaria nei confronti del curatore del fallimento dell’obbligato e il tribunale dichiari la propria incompetenza, dovendo essere la domanda decisa dal tribunale fallimentare, la relativa pronuncia, ancorche’ formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore del giudice fallimentare, non integra nella sua sostanza una statuizione sulla competenza, ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire, e non e’ pertanto impugnabile con il regolamento di competenza.

Con riferimento al secondo profilo deve premettersi che, come si evince dalla stessa narrativa del ricorso in cassazione, la domanda proposta dal R. in sede di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del lavoro e’ stata formulata nei seguenti termini:

dichiarare la nullita’, inefficacia e/o illegittimita’ del licenziamento intimato al ricorrente e per l’effetto ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti della L. n. 300 del 1970, art. 18 – con sentenza immediatamente esecutiva con vittoria di spese.

Rispetto a tale domanda permane, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimita’, la competenza del giudice del lavoro. Bastera’ ricordare in proposito il principio di diritto enunciato da Cass. 27 febbraio 2004 n. 4051 secondo cui, ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimita’ o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non e’ configurabile come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere su patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno della impresa fallita, sia per l’eventualita’ della ripresa dell’attivita’ lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della par condicio creditorum. (In senso conforme, cfr., da ultimo, Cass. 2 febbraio 2010 n. 2411).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo ritenuto errata la pronuncia di incompetenza emessa da giudice di primo grado ed avendo conseguentemente deciso la causa nel merito.

Col secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e art. 5 e dell’art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la comunicazione di cui al citato L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, non conteneva una puntuale indicazione delle modalita’ di applicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 della stessa legge. Sotto altro profilo deduce che il licenziamento e’ stato irrogato nel pieno rispetto dei criteri di scelta previsti della L. n. 223 del 1991, art. 5 e che comunque il lavoratore non aveva fornito alcuna prova relativamente alla sussistenza di una violazione di tali criteri.

Il motivo e’ infondato.

Ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, l’impresa, contestualmente alla comunicazione del licenziamento ai dipendenti interessati, deve effettuare una comunicazione scritta all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2, contenente, in particolare, la puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della stessa legge.

La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della violazione di tale disposizione, avendo osservato che il R. aveva dedotto che nella suddetta comunicazione la societa’ si era limitata ad indicare l’elenco nominativo dei dipendenti in mobilita’; allegando una copia dell’accordo sindacale in precedenza raggiuntole che tale allegazione non era stata contestata dalla controparte la quale si era limitata a ripercorrere il complesso iter della procedura di crisi, insistendo sulla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Osserva il Collegio che tale affermazione della Corte di merito non trova adeguata censura nel motivo di ricorso; al contrario, dalla documentazione riprodotta in ricorso si evince la piena conferma di quanto affermato nella sentenza impugnata. Ed infatti con la comunicazione inviata ai sensi dell’art. 4, comma 9, piu’ volte citato, la societa’ si e’ limitata a trasmettere l’elenco nominativo dei dipendenti posti in mobilita’ e la copia del verbale di accordo stipulato con le organizzazioni sindacali e a far riferimento, quanto ai criteri di scelta seguiti, a quelli indicati nel suddetto verbale di accordo.

La conclusione alla quale e’ pervenuta la Corte territoriale e’ pienamente conforme al costante insegnamento di questa Corte di legittimita’ (cfr., da ultimo, Cass. 16 febbraio 2010 n. 3603) secondo cui l’obbligo di indicare puntualmente, nella comunicazione di cui all’art 4, comma 9, le modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare non puo’ considerarsi adempiuto con la mera trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali; cio’ in quanto la suddetta comunicazione e’ finalizzata a consentire alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi competenti di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza della stessa agli accordi raggiunti e, con riferimento ai lavoratori interessati, a porre in grado gli stessi di percepire perche’ essi – e non altri dipendenti – siano stati destinatari del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimita’ della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base dei comunicati criteri di selezione, altri lavoratori avrebbero dovuto essere licenziati (cfr., su quest’ultimo profilo, Cass. 9 agosto 2004 n. 15377).

Quanto al secondo profilo, lo stesso e’ del tutto inconferente, atteso che e’ estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Col terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 nonche’ vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla statuizione concernente la ritenuta illegittimita’ del licenziamento per vizio della procedura di mobilita’ determinato da omesse e/o insufficienti comunicazioni non sanate dall’intervenuto accordo sindacale. Deduce che la stipulazione del suddetto accordo rende inattaccabile la procedura di riduzione di personale assorbendo ogni possibile questione sui presupposti sostanziali del licenziamento collettivo.

Il motivo deve considerarsi assorbito in relazione alle conclusioni sopra riportate.

Col quarto motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all’omessa impugnazione, da parte del lavoratore, del licenziamento intimatogli ed alla conseguente decadenza ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6. Sotto altro profilo deduce la violazione della L. n. 223 del 1991 nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al R. a conclusione della procedura di mobilita’. Premesso che il licenziamento era stato intimato in data 1 luglio 2001 e era stato impugnato con lettera del 11 luglio 2001, deduce l’inidoneita’ di tale impugnazione ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6 in quanto, da un lato, espressamente rivolta a contestare la mancanza di giusta causa e giustificato motivo, e, dall’altro, inviata quando la procedura di mobilita’ era ancora in fase di completamento in quanto la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, non era ancora stata inviata (l’invio e’ avvenuto in data 17 luglio 2001).

Sotto altro profilo richiama quanto gia’ in precedenza affermato circa la legittimita’ del licenziamento de quo.

Anche tale motivo e’ privo di fondamento.

Ed infatti la Corte territoriale ha ritenuto l’idoneita’ dell’impugnazione stragiudiziale del lavoratore ad impedire la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 osservando che tale impugnazione e’ atto recettizio la cui finalita’ e’ quella di rendere edotto il datore di lavoro della contestazione del licenziamento, con la conseguenza dell’irrilevanza del fatto che nella suddetta lettera di impugnazione e’ stato fatto riferimento alla mancanza di giusta causa o giustificato motivo.

Tale motivazione e’ adeguata e priva di vizi logici oltre che conforme alla legge. Ed infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimita’, ai fini dell’impugnazione extragiudiziale del licenziamento, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e’ sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volonta’ di contestare la validita’ e l’efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volonta’ implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorita’ giudiziaria (cfr., ad esempio, Cass. 12 agosto 1994 n. 7405; Cass. 27 febbraio 1998 n. 2200). Correttamente, inoltre, la Corte territoriale ha considerato, ai fini della tempestivita’ dell’impugnazione del licenziamento, la data di intimazione dello stesso, senza tener conto del fatto che la comunicazione L. n. 223 del 2001, ex art. 4, comma 9, non era stata ancora inviata. Ed infatti il primo comma del citato L. n. 604 del 1966, art. 6 fa esclusivo riferimento, per la decorrenza dei 60 giorni, alla data di ricezione della comunicazione del licenziamento.

Le altre censure devono ritenersi inconferenti per le considerazioni gia’ in precedenza sviluppate.

Col quinto motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all’indicazione della data di decorrenza del licenziamento;

deduce che erroneamente tale data e’ stata indicata in sentenza.

Sotto altro profilo censura la sentenza anche per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 per non aver limitato gli effetti della illegittimita’ del licenziamento In relazione al fallimento. Il motivo si conclude con un quesito formulato nei termini che seguono:

dica la Corte di cassazione se la sentenza della Corte d’appello ha errato nell’indicare quale data del licenziamento intimato al R. la data del 17.07.2000 anziche’ la data del 02.07.2001, data in cui realmente la NIP ha licenziato il R. e se la sentenza della Corte d’appello ha errato nel non motivare circa la limitazione temporale degli effetti del licenziamento intimato al R..

Il motivo e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile ratione temporis al presente giudizio.

Per quanto riguarda il denunciato vizio di motivazione; deve ricordarsi il principio enunciato da Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603 secondo cui In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche’ secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.

Nel caso di specie il suddetto momento di sintesi e’ inidoneo in quanto privo delle caratteristiche sopra indicate; in particolare in esso non vengono precisati gli elementi probatori che dimostrerebbero la contraddittorieta’ della motivazione.

Per quanto concerne la denunciata violazione di legge questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 25 marzo 2009 n. 7197) ha precisato che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, come nel caso di specie, sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

Nulla deve essere statuito in materia di spese processuali, atteso il mancato svolgimento di attivita’ processuale da parte del lavoratore rimasto intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA