Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7129 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 24/03/2010), n.7129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F., con domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella

n. 41 presso l’Avv. Burragato Rosalba che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Claudio Defilippi, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza

depositato il 29 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha respinto il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo ex lege n. 89 del 2001 svoltosi in primo grado avanti alla Corte d’Appello di Lecce e quindi avanti la Corte di Cassazione.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e’ inammissibile.

Premesso invero che “L. inammissibile per violazione dell’art. 366 “bis” c.p.c., il ricorso per Cassazione nei quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che gia’ presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso “sub iudice”(Sez. U, Sentenza n. 28536 del 02/12/2008), ne’ il motivo di diritto ne’ il corrispondente quesito attengono alla ratio della decisione, posto che, mentre questa e’ fondata sul mancato superamento del periodo di ragionevole durata del processo, la censura tende all’affermazione del principio, irrilevante nella fattispecie, secondo cui l’indennizzo sarebbe dovuto non solo per il periodo eccedente quello ragionevole ma per l’intera durata.

L’inammissibilita’ del motivo comporta quella del ricorso. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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