Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7129 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16951-2018 proposto da:

S.A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA ALBANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 3617/2017 del TRIBUNALE di POTENZA,

depositato il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RITENUTO

che S.A.K., cittadino del Gambia, ricorre avverso decreto del Tribunale di Potenza, in data 9 maggio 2018, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo si risolve iin una impropria richiesta di riesame di apprezzamenti di fatto adeguatamente compiuti dal tribunale con argomentazioni non attinte da appropriato mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5; il secondo è anch’esso inammissibile, censurando apprezzamenti di fatto adeguatamente compiuti dai giudici di merito circa il diniego della protezione umanitaria;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva;

che non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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