Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7129 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7129
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6222/2021 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Di Vigna Pia,
60, presso lo studio dell’avvocato Pupetti Ivan, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
Questura Di Roma;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
17/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/11/2021 da ROCCHI GIACOMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza adottata all’udienza del 18 febbraio 2021, il Giudice di Pace di Roma, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, prorogava di trenta giorni il trattenimento di R.A. presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di (OMISSIS).
Secondo il Giudice, la richiesta di proroga era giustificata anche dal completamento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
2. Ricorre per cassazione R.A., deducendo violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5.
La Questura di Roma non aveva fornito alcuna documentazione volta a dimostrare il tentativo di identificazione e rimpatrio del cittadino straniero, nonostante il richiamo da parte della difesa del tenore dell’ordinanza della Corte n. 1322 del 2021. Eppure, le attività erano facilitate dalla nazionalità tunisina del soggetto.
L’art. 14, comma 5 cit., permette la proroga soltanto quando siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero quando sia necessario per organizzare le operazioni di rimpatrio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Nel contestare al Giudice di Pace di non avere valutato la mancata prova dei tentativi di identificazione dello straniero precedenti alla richiesta di proroga, il ricorrente propone una censura di merito, in quanto spetta al Giudice del merito l’apprezzamento delle prove: la Corte di legittimità viene, quindi sollecitata ad esprimere una valutazione che non le spetta.
Inoltre il ricorrente riferisce una serie di circostanze di fatto che non risultano dal provvedimento impugnato e che non possono essere accertate nel giudizio di legittimità: che, cioè, le attività dirette all’identificazione ed espulsione di R. erano state sospese pochi giorni dopo il decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza temporanea a seguito della formalizzazione, in data 28/12/2020, della richiesta di protezione internazionale da parte dello stesso e non erano riprese nonostante la mancata opposizione avverso la decisione negativa della Commissione Territoriale; emerge, quindi, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022