Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7128 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15968-2018 proposto da:

K.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEBELLO

109, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE SERAFINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA di (OMISSIS) UFFICIO TERRITORIALE

del GOVERNO di (OMISSIS), QUESTURA di (OMISSIS) – UFFICIO

IMMIGRAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 8562/2018 R.G. del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2021) dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

che il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato il ricorso di K.G., cittadina ucraina, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ritenuta socialmente pericolosa in quanto destinataria di condanne penali per contrabbando, detenzione di arma da fuoco clandestina e proiettili e allontanatasi arbitrariamente dalla propria abitazione ove era ristretta per scontare la pena della reclusione.

che il GdP ha osservato che la cittadina ucraina era entrata illegalmente in Italia doveva viveva dal 2002 e conosceva la lingua italiana, sicchè era infondata la doglianza di mancata traduzione del decreto di espulsione; che l’opposizione era del tutto carente sul piano delle allegazioni e prove in ordine alle cause impeditive dell’espulsione, quest’ultima essendo giustificata in considerazione del fatto che l’opponente era incorsa in reati di elevata gravità giudizialmente accertati.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, riguardante la mancata traduzione del decreto di espulsione, è infondato, avendo il giudice accertato la conoscenza della lingua italiana, con adeguato e incensurabile apprezzamento di fatto;

che il secondo motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perchè esso non contenga un termine per la partenza volontaria – in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 15185/2012) – o perchè non contenga l’informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui l’omessa informazione suddetta può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l’insussistenza della violazione della Dir. n. 2008/115/CE, in quanto il diritto dell’interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell’espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida (Cass. n. 13240/2018);

che il terzo motivo, denunciante mancata valutazione della dedotta inespellibilità, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, lett. c), è infondato, essendo la dedotta questione della pendenza di un “ordine di esecuzione pena” emesso “dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di (OMISSIS)” irrilevante ai fini della valutazione di legittimità del decreto di espulsione, riguardando piuttosto l’esecuzione dello stesso;

che il ricorso è dunque rigettato;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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