Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7128 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. III, 12/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 12/03/2021), n.7128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33140-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Corso

Sicilia, n. 105, presso l’avv. ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, – VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 191/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente S.A. proviene dal (OMISSIS) ed ha dichiarato di essere fuggito perchè ritenuto omosessuale, ed anzi colto durante rapporti con altri uomini e condannato a morte dai capi del suo villaggio.

Ha chiesto il riconoscimento di ogni forma di protezione: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o comunque quella umanitaria, che però la commissione territoriale ha negato ritenendo innanzitutto non verosimile il suo racconto.

Soahib ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale e poi davanti alla corte di appello, che ha ribadito il giudizio di inverosimiglianza del racconto, confermando i dubbi del giudice di primo grado quanto alla intrinseca contraddizione del racconto ed ha escluso la protezione sussidiaria per difetto di una situazione generalizzata di conflitto armato in (OMISSIS), negando quella umanitaria per via del giudizio negativo di comparazione tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del paese di origine, tale da escludere una qualche vulnerabilità del ricorrente.

S. ricorre con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DI DECISIONE

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 5, 7, 8 e della L. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente censura la decisione impugnata sostenendo che il giudizio di inverosimiglianza è dovuto ad uno scarso approfondimento istruttorio, necessario a supplire alle difficoltà di prova inevitabili per uno straniero che deve riportare fatti avvenuti lontano.

Il difetto di istruttoria sarebbe riscontrabile, peraltro, nella scarsa considerazione della severità con cui in (OMISSIS) è considerata l’omosessualità.

Il motivo è infondato.

Invero, in materia di protezione internazionale,

l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicchè qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/ 2020).

La corte ha dato ragione del suo giudizio di inverosimiglianza del racconto, evidenziandone la intrinseca genericità e contraddittorietà (p. 5) e non v’era dunque luogo di integrazione istruttoria. Peraltro, risulta che il ricorrente è comparso alla udienza del primo grado e non ha fornito chiarimenti.

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 in tema di protezione sussidiaria.

Il ricorrente contesta l’attendibilità delle COI cui ha fatto ricorso la corte ed in particolare ritiene non imparziali le EASO in ragione della contestazione avuta quanto ai report del 2016 ed in ragione della collaborazione con il sistema Frontex.

Il motivo è infondato.

In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/ 2020).

Il ricorrente contesta dunque l’attendibilità delle COI utilizzate dalla corte, ma in maniera strumentale. Infatti, le censure rivolte all’EASO provengono da associazioni di rifugiati, e dunque associazione di parte, e sono limitate all’anno 2016.

Del resto, l’accordo di collaborazione tra Easo e Frontex, lungi dal gettare discredito sulla prima, ne valorizza l’attendibilità, dal momento che Frontex è un organismo dell’Unione Europea di gestione dei flussi migratori.

Per contro il ricorrente non propone una ricostruzione alternativa della situazione in (OMISSIS) idonea a dimostrare l’esistenza di un conflitto generalizzato armato, offrendo invece testimonianze di singoli episodi di violenza terrorismo.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, artt. 2 e 19 in tema di protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente la corte di merito non avrebbe compiuto una adeguata comparazione ed avrebbe trascurato il dato della integrazione del ricorrente in Italia.

Il motivo è infondato.

La corte invero, pur dando atto di un certo livello di inserimento, per via di un contratto di lavoro non stabile, lo ritiene insufficiente, ed alla luce della situazione del paese di origine, esclude che vi siano ragioni ostative al rimpatrio.

La comparazione è dunque effettuata.

Per il resto la censura si muove su descrizioni delle regole astratte senza riferimento al caso concreto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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