Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7128 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6217/2021 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in Roma Viale Di Vigna Pia,
60, presso lo studio dell’avvocato Pupetti Ivan, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Questura Di Roma;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
17/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/11/2021 da Dott. ROCCHI GIACOMO
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza adottata all’udienza del 18 febbraio 2021, il Giudice di Pace di Roma convalidava la richiesta di proroga del trattenimento di A.S. per altri 30 giorni presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di (OMISSIS), richiesta avanzata dal Questore di Roma ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5.
2. Ricorre per cassazione A.S., deducendo, in un primo motivo, assoluta carenza di motivazione della decisione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost..
Il provvedimento, oltre che di difficile lettura, è sostanzialmente incomprensibile e rende impossibile una certezza sull’esatta comprensione del testo. La parte dispositiva si limitava alla frase: “Il Giudice di Pace, ritenuto che sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 e che la Questura ha (… illeggibile) i (… illeggibile) della richiesta di proroga già dettati dalla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, convalida la richiesta di proroga del trattenimento presso il C.P.R. per un ulteriore periodo di 30 giorni”.
Si trattava di provvedimento parzialmente illeggibile e non interpretabile.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 14 c.p.c., comma 5.
Il Giudice di Pace aveva concesso la proroga del trattenimento benché la Questura di Roma non avesse fornito alcuna documentazione volta a dimostrare il tentativo di identificazione e rimpatrio del cittadino straniero, nonostante l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità che impone la motivazione su questo punto.
Eppure, fin dal 22/1/2021 la Questura avrebbe potuto riprendere le attività volte a identificare e a rimpatriare il cittadino straniero.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
La motivazione del provvedimento – esattamente riprodotta, per quanto possibile, dal ricorrente così come sopra riportato – è parzialmente incomprensibile e sostanzialmente mancante.
In effetti, il mero richiamo ai presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, non integra una effettiva motivazione perché si limita – in presenza di contestazioni della legittimità della richiesta di proroga da parte della difesa dello straniero – a rinviare alla norma che, astrattamente, permette tale proroga.
D’altro canto, la parte incomprensibile della motivazione attiene, verosimilmente, alla specifica contestazione mossa dal difensore, di cui è dato atto nella parte (difficilmente) comprensibile del verbale ma, appunto, non è possibile comprendere la valutazione effettuata dal Giudice.
Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito.
2. Il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito essendo decorso il termine utile per la proroga del trattenimento.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna l’Amministrazione intimata alle spese processuali che liquida in Euro 2.100 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,00 per esborsi, quanto al giudizio di legittimitàted in Euro 1.000 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% quanto al giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022