Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7127 del 24/03/2010
Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 24/03/2010), n.7127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Cucinella Luigi
Aldo, per legge domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile
della Corte di cassazione, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli
depositato il 26 novembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli
Vittorio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.R. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha respinto il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al TAR Campania (ricorso depositato il 24.1.2000; sentenza di rigetto depositata il 14.10.2005).
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi sette motivi, che per la loro sostanziale complementarieta’ possono essere valutati unitariamente, il ricorrente censura sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione l’impugnata decisione per avere la Corte d’Appello escluso in concreto la sussistenza di un danno quale conseguenza dell’irragionevole durata del processo in base alla considerazione che i numerosi ricorrenti avanti al Tar, tra cui l’attuale, erano perfettamente consapevoli dell’infondatezza della loro pretesa.
I motivi sono manifestamente infondati.
Premesso che e’ principio acquisito alla giurisprudenza della Corte quello secondo cui “In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevoiezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilita’ e’ causa di inesistenza del danno non patrimoniale, perche’ incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo; ma di detta consapevolezza deve fornire la prova chi la eccepisce per negare l’esistenza dell’indicato danno” (Cassazione civile, sez. 1^, 18 settembre 2003, n. 13741; conformi: sez. 1^, 16 febbraio 2005, n. 3118; sez. 1^, 28 ottobre 2005, n. 21088; sez. 1^, 3 novembre 2005, n. 21318; sez. 1^, 28 marzo 2006, n. 6999; sez. 1^, 29 marzo 2006, n. 7139), e’ pienamente congrua la motivazione dell’impugnato decreto a mente della quale la prova della consapevolezza dell’infondatezza si rinviene non solo nella mancanza nel ricorso avanti al giudice amministrativo di ragioni a sostegno della pretesa di far risalire al 1 gennaio 1983 la decorrenza dell’indennita’ di vigilanza formalmente riconosciuta solo dal 1995 ma anche nella sostanziale inerzia di tutti i ricorrenti sia nel corso del giudizio ma soprattutto nel periodo anteriore, posto che non si sono attivati per oltre dieci anni, come evidenziato dallo stesso Tribunale amministrativo che ha posto in rilievo, oltre che l’infondatezza della pretesa, l’intervenuta estinzione della stessa per prescrizione sia quinquennale che decennale “secondo acquisizioni del tutto incontroverse”.
Ugualmente manifestamente infondati sono l’ottavo e il nono motivo, dal momento che la condanna alle spese della parte soccombente e’ certamente conforme alla legge (art. 91 c.p.c.) e trova appunto nella soccombenza una sufficiente motivazione.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese di questo giudizio stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010