Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7127 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2718-2015 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA COSTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (già Fiat Group Automobiles S.p.A.)

P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA SALIMBENI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7638/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2013 R.G.N. 1072/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARZIALE;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega orale Avvocato

RAFFALELE DE LUCA TAMAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 30/12/2013 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, accertò la legittimità del licenziamento intimato da Fiat Group s.p.a. a C.A. in data 16/11/2006. Al predetto, dipendente della predetta società, in servizio presso lo stabilimento di (OMISSIS) con mansioni di preparazione di vetture con speciali allestimenti, era stata contestata la sottrazione di un navigatore satellitare e di una torcia elettrica aziendale, a seguito del rinvenimento degli stessi nel suo armadietto personale in occasione della perquisizione ad opera dei Carabinieri l’8/11/2006.

2. Ritenne la Corte territoriale che fosse ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 25 del CCNL, da intendersi come trafugamento di beni aziendali contro la volontà del datore di lavoro. Osservò che la condotta integrava la giusta causa di licenziamento anche a prescindere dalla previsione contrattuale, perchè indice di una lesione irreversibile del rapporto fiduciario.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il C. sulla base di quattro motivi. Resiste la società con controricorso illustrato con memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nonchè degli artt. 652 e 654 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. Omessa motivazione su punto decisivo della controversia ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva che era stato assolto dal reato contestatogli, riferito alle medesime circostanze di fatto poste a base del licenziamento, con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”. Rileva che nella sentenza impugnata la Corte d’appello si era limitata a una generica considerazione dell’autonomia del procedimento civile rispetto a quello penale, anche se entrambi riferiti all’accertamento dei medesimi fatti e delle medesime condotte, così omettendo di valutare integralmente le risultanze del procedimento penale, la cui rilevanza poteva essere esclusa soltanto a seguito di approfondita analisi.

1.2. Il motivo è privo di fondamento. Va premesso che, secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte, “ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.c., comma 2; inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perchè il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale” (Cass. Sez. 3, n. 4764 del 11/03/2016, Rv. 639372). Nel caso in esame la Corte territoriale ha posto bene in evidenza come l’esito assolutorio della sentenza penale, intervenuta per esclusione dell’elemento soggettivo, non fosse rilevante ai fini disciplinari, in relazione ai quali, al di là dell’apprezzamento della configurabilità della condotta come reato, rileva l’idoneità della stessa a scuotere la fiducia del datore di lavoro e la prognosi circa il pregiudizio per gli scopi aziendali che deriverebbe dalla continuazione del rapporto. Proprio su tali presupposti s’incentra l’indagine della Corte d’appello, che, al di là della configurabilità come reato dei fatti contestati, ha ravvisato la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 25 del ccnl.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva “l’integrale omessa valutazione di quanto la prova ha espresso”.

2.2. Così come formulata la doglianza si limita a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335). E’ da rilevare, inoltre, quanto al dedotto vizio di motivazione, che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, pertanto, non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso. Gli indicati parametri non risultano rispettati nella specie, talchè difettano i presupposti perchè la censura possa essere ricondotta nell’ambito della nozione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. Rileva che in sentenza sono offerti solo generici riferimenti all’elemento fiducia e alla portata soggettiva della condotta inadempiente.

3.2. Il motivo è infondato. Invero la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata spiegazione sul perchè la condotta del lavoratore, al di là dell’idoneità ad integrare l’ipotesi contrattuale specificamente prevista, debba ritenersi indicativa di una lesione irreversibile del rapporto fiduciario, manifestandosi un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti e rimanendo smentita l’argomentazione logica circa la buona fede del possesso dei beni in capo al medesimo.

4. Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, disciplina generale, sezione terza, CCNL aziende metalmeccaniche del 7 maggio 2003, nonchè dell’art. 1362, 1363, 1367, 1369 e 1370, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. Rileva che la Corte d’appello, ritenendo superata l’eccezione in ordine alla violazione dell’obbligo legale e di quello contrattuale incombenti sul datore di lavoro riguardo alla specificazione dei motivi del licenziamento disciplinare, aveva erroneamente equiparato all’assolvimento dell’obbligo contrattuale di motivare il recesso la mera trascrizione della contestazione disciplinare, senza motivare perchè le giustificazioni rassegnate dal dipendente non siano state ritenute meritevoli di accoglimento. La censura è infondata. Va rilevato in proposito, richiamando Cass. n. 5665/2013, che “nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l’essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell’addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l’indicazione dei motivi, ad una motivazione “penetrante”, analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, nè in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza, e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle (ex plurimis: Cass. n. 2851 del 2006,n. 15320 del 2004 n. 14860 del 2000)”. Il collegio aderisce al dictum della sentenza citata anche nel punto in cui si evidenzia, con specifico riferimento all’obbligo di motivazione del provvedimento espulsivo prescritto dall’art. 23 del contratto collettivo nazionale metalmeccanici, che “tale obbligo è legittimamente adempiuto se comunque il datore di lavoro abbia previamente contestato con precisione gli addebiti al lavoratore e tali immutate circostanze di fatto siano poste a fondamento del licenziamento e, senza necessità di una loro ulteriore descrizione ripetitiva, meramente richiamate quali motivi del recesso stesso, ancorchè manchino osservazioni e rilievi in ordine alle giustificazioni fatte valere dal lavoratore, non sussistendo alcun obbligo per il datore di lavoro di menzionarle e confutarle nell’atto di licenziamento”.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità e sono regolate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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