Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7127 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13660-2018 proposto da:

FALK SHAR, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 7679/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 15.3.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29.1.2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RITENUTO

che Falk Shar, cittadino del Pakistan, ricorre avverso decreto del Tribunale di Ancona, in data 15 marzo 2018, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso, nell’unico motivo proposto, si limita a censurare del tutto genericamente, e senza indicazioni delle fonti informative che sarebbero state neglette, la mancata cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito, il quale invece, con adeguato e incensurato apprezzamento di fatto, ha accertato l’insussistenza di condizioni di insicurezza nel Paese di origine del richiedente, indicando anche le informazioni acquisite;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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