Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7126 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie 1, presso l’avv. Antonio Spinoso, rappresentato e difeso

dall’avv. Zoccali Pasquale giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore, e

QUESTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Questore pro tempore;

– intimate –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 11

agosto 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PIVETTI Marco, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.S., cittadino dell’(OMISSIS), ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto in data 11 agosto 2008, con il quale il Giudice di pace di Reggio Calabria ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 9 luglio 2008 dal Prefetto di Reggio Calabria, in quanto lo straniero medesimo era entrato nel territorio dello Stato italiano nel luglio 2006, attraversando il confine in localita’ imprecisata, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4;

1.1. la Prefettura di Reggio Calabria non ha svolto attivita’ difensiva;

OSSERVA:

2. con il primo motivo il ricorrente deduce che il giudice di pace avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione della ragione per la quale, a suo avviso, il decreto di espulsione non necessitasse della convalida di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis; con il secondo motivo il ricorrente deduce che il Questore avrebbe dovuto procedere alla convalida del provvedimento di espulsione; con il terzo motivo si afferma che la motivazione del giudice di pace sulla conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana e’ assolutamente insufficiente e contraddittoria; con il quarto motivo si deduce che e’ nullo il decreto di espulsione dello straniero privo della traduzione nella lingua a lui conosciuta;

3. il primo e il terzo motivo appaiono inammissibili, in quanto il ricorrente non ha illustrato il motivo di censura – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

4. il secondo e quarto motivo sono inammissibili, in quanto i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si risolvono nella mera richiesta di accoglimento del motivo, o comunque nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata ed alla violazione di determinate norme di legge, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 3. e 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, rilevando altresi’, in relazione al quarto motivo di ricorso, che la doglianza non attiene al “decisum” del decreto in questa sede impugnato, in quanto non tiene conto che il Giudice di pace ha ritenuto in fatto che il ricorrente fosse a conoscenza della lingua italiana, trovandosi in Italia dal 2006, e che il vizio di motivazione contraddittoria ulteriormente prospettato con il richiamato motivo (da un lato, aver creduto alla dichiarazione del ricorrente di essere cittadino indiano, disponendosene l’espulsione, e dall’altro aver affermato essere sconosciuta la sua nazionalita’ cosi’ da non provvedere al reperimento di un interprete di lingua indiana) riguarda il provvedimento di espulsione e non gia’ il decreto del Giudice di pace in questa sede impugnato;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimita’, non avendo gli uffici intimati svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA