Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7126 del 13/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13362-2018 proposto da:
C.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA, della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 7627/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/1/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RITENUTO
che C.K., cittadino della (OMISSIS), ricorre avverso decreto del Tribunale di Ancona, in data 15 marzo 2018, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso, nell’unico motivo proposto, si limita a censurare del tutto genericamente, e senza indicazioni delle fonti informative che sarebbero state neglette, la mancata cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito, il quale invece, con adeguato e incensurato apprezzamento di fatto, ha accertato l’insussistenza di condizioni di insicurezza nel Paese di origine del richiedente, indicando anche le informazioni acquisite;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020