Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7126 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5454/2021 proposto da:
A.M.B.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale
Cortina D’Ampezzo, 217, presso lo studio dell’avvocato Della Rocca
Irene, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Prefettura Di Roma;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
28/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/11/2021 da Dott. ROCCHI GIACOMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza del 10/11/2020, il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da A.M.B.A. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 9/7/2020.
Il Giudice dava atto che il permesso di soggiorno per motivi familiari era scaduto l’8/4/2010 e non era stato rinnovato, con la conseguenza che il ricorrente non aveva titolo per rimanere in Italia. Secondo l’ordinanza, il ricorso di A. non era corredato da elementi ostativi alla convalida del provvedimento, di cui ricorrevano i presupposti di legge.
2. Ricorre per cassazione A.M.B.A., deducendo, in un primo motivo, violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione delle prove e motivazione apparente.
La difesa aveva lamentato la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in quanto A. è soggetto coniugato con cittadina italiana da 35 anni; aveva, inoltre, chiesto al giudice l’autorizzazione a richiedere copia degli atti del procedimento amministrativo al fine di dimostrare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla scadenza. Il Giudice non aveva provveduto sulla richiesta. La difesa, peraltro, aveva prodotto il Casellario Centrale di identità che dava atto che il 4/5/2010 A. aveva presentato domanda di permesso di soggiorno, prova che non era stata valutata dal giudice.
L’ordinanza, inoltre, non aveva valutato lo stato di coniugio di A. con una cittadina italiana, da cui derivava il divieto di espulsione, tenuto conto del forte radicamento nel tessuto sociale italiano. Secondo il ricorrente, il provvedimento costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare.
In un secondo motivo il ricorrente deduce mancata concessione dei termini a difesa e violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.
La difesa aveva chiesto un termine a difesa nel caso in cui controparte si fosse costituita tardivamente; parte resistente si era costituita il 6 novembre ma, sul portale telematico, la sua costituzione era stata resa disponibile solo il giorno dell’udienza, con la conseguenza che il ricorrente non aveva potuto visionare gli atti di causa.
Il Giudice non aveva concesso il rinvio e non aveva provveduto sulle richieste istruttorie del ricorrente, che aveva chiesto di sentire la moglie e i soggetti vicini allo stesso per dimostrare la stabilità del rapporto di coniugio.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria di trattazione per l’udienza con la quale chiede dichiararsi la contumacia di controparte e insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
A fronte delle deduzioni e delle richieste istruttorie formulate nell’impugnazione del provvedimento di espulsione – il rapporto di coniugio con cittadina italiana, con conseguente divieto di espulsione; l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno alla scadenza del precedente, nel 2010; la produzione del casellario di identità da cui emergeva detta richiesta; la richiesta di acquisizione di documentazione in possesso dell’Amministrazione e di escussione di testimoni relativamente alla persistenza del rapporto di coniugio – l’ordinanza si limita ad affermare che il ricorso non era corredato da elementi che impedissero la convalida del provvedimento: una motivazione apparente – quindi inesistente – in quanto riferita genericamente a tutti i motivi formulati e a tutte le prove o richieste di prova avanzate e priva di contenuto argomentativo.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022