Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7125 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso l’avvocato

SARNARI GIULIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato-

sul ricorso 15323-2008 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso l’avvocato

AMBROSIO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE MAZZINI 11, presso l’avvocato SARNARI GIULIA, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4393/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SARNARI G. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato AMBROSIO G. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16.05 – 13.06.2003, il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi C.A., ricorrente, e G.S., addebitandola al marito, per essersi allontanato dalla residenza familiare in ragione della relazione extraconiugale da lui intrattenuta con altra donna. Imponeva, inoltre, al C. di corrispondere alla moglie sia l’assegno di Euro 1.270,00 mensili per il suo mantenimento che il contributo di Euro 1.070,00 mensili, per il mantenimento dei due figli maggiorenni della coppia.

La sentenza di primo grado veniva impugnata sia dalla G., con appello principale inerente alla omessa considerazione della sua opposizione alla separazione ed all’insufficienza, date le cospicue sostanze immobiliari del marito, dell’assegno disposto in suo favore, e sia, con gravame incidentale, dal C., che contestava l’addebito a se’ della separazione, la ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione alla moglie dell’assegno di mantenimento e l’eccessivita’ del contributo impostogli per il mantenimento dei figli, deducendo che fruiva soltanto di reddito da pensione e che il suo patrimonio immobiliare era soggetto ad esproprio e gravato da numerosi debiti.

Con provvedimento del 10.02.2005, la Corte revocava l’obbligo del C. di contribuire al mantenimento della figlia L..

Con sentenza del 12.07 – 24.10.2007, la Corte di appello di Roma, disposta anche una nuova CTU, respingeva l’appello incidentale del C. ed in accoglimento per quanto di ragione del gravame principale della G., elevava l’assegno gia’ disposto in suo favore, ad Euro 2.200,00 mensili, con decorrenza dal maggio 2004, mese successivo al decesso del duca C.O., padre dell’obbligato alla dazione. Confermava, inoltre, la revoca dell’obbligo del C. di contribuire al mantenimento anche della figlia.

La Corte osservava e riteneva per quanto ancora rileva:

– che la pronuncia di separazione trovava giustificazione nel fallimento della vita coniugale e nell’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, indipendentemente dalla volonta’ di uno o di entrambi i coniugi, sicche’ l’opposizione di uno dei coniugi, se non in tale senso motivata, non poteva avere rilevanza;

che, nonostante una accurata CTU, non era stato possibile accertare con sicurezza le condizioni economiche di ciascuna parte;

– che quanto alla G., era rimasta sconosciuta la sorte del ricavato da lei tratto dalla vendita nel corso del matrimonio di numerosi appartamenti; che, inoltre, era proprietaria di una villa in (OMISSIS) con annesso box e circostante terreno e di un negozio in (OMISSIS), locato a terzi, ma che non era dedita ad attivita’ lavorativa ne’ per l’eta’ ormai in grado di intraprenderne alcuna;

che il C., invece, risultava:

a) proprietario di vasti terreni in (OMISSIS) e di un appartamento a (OMISSIS), facente anch’esso parte dei beni relitti dal suo defunto padre e per la quota pari ad 1/3 pervenutagli per successione, peraltro gravata da debiti (indicati ma non verificati e (quindi, non tutti compiutamente provati);

b) oltre che fruire della pensione ed avere riscosso il trattamento di fine rapporto, possedere beni immobili di valore non inferiore ad Euro 2.127.000,00, per i quali la eventuale attuazione di una procedura di esproprio avrebbe comportato l’attribuzione di Euro 3.500.000,00, corrispondenti al loro valore di mercato;

– che conclusivamente, in base alle risultanze istruttorie, non vi era dubbio che le potenzialita’ economiche del C., nonostante i debiti, fossero di gran lunga superiori a quelle della G., inidonee a consentirle il tenore di vita di cui avrebbe potuto godere se il matrimonio non fosse naufragato.

Avverso questa sentenza notificatale il 4.03.2008, la G. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 24.04.2008, fondato su due motivi. Il C., con atto notificato il 30.05.2009, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, resistito dalla G. con controricorso notificato il 1.07.2008. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. Con il ricorso principale la G. denunzia:

1. “Falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, formulando conclusivamente i seguenti quesiti:

a) Dica la Suprema Corte che il Giudice nel pronunciare la separazione deve effettuare una verifica in concreto della sussistenza dei fatti dedotti dal richiedente e della sussistenza del nesso causale tra questi fatti accertati e la sopravvenuta intollerabilita’ della vita coniugale (nel caso di specie il Giudice nel pronunciare la separazione dei coniugi C.A. G.S., chiesta dal Sig. C. con ricorso depositato il 2 maggio 2.000, deve effettuare la verifica della sussistenza del “diverso carattere delle parti” e “del differente modo di concepire la vita di coppia” dedotto dal marito con il ricorso e contestato dalla moglie con la comparsa di costituzione e successivamente verificare se tali circostanze abbiano creato una situazione di vita coniugale intollerabile).

b) Dica la Corte se l’accertamento che il Giudice della separazione deve effettuare, debba essere svolto in base a criteri oggettivi, cioe’ tali da rendere intollerabile a chiunque la vita coniugale o in base a criteri soggettivi cioe’ tali da rendere intollerabile in base alla cultura, alla sensibilita’ e alle esigenze del richiedente la separazione (nel caso di specie se la dedotta sussistenza della diversita’ di carattere delle parti e del differente modo di concepire la vita di coppia debbano essere accertati in senso oggettivo o soggettivo).

Il motivo non ha pregio.

I formulati due quesiti di diritto si rivelano generici e non pertinenti rispetto al decisum. Dal tenore della pronuncia impugnata emerge, infatti, che il motivo dell’appello principale in punto di presupposti condizionanti la pronuncia di separazione personale,, e’ stato inteso dalla Corte come limitato alla valenza da attribuire alla mera opposizione della G.. A tale specifica censura la Corte ha dato puntuale risposta, con argomentazioni rimaste incensurate visto anche il tenore dei quesiti, secondo le quali alcun rilievo poteva assumere il contegno oppositivo alla separazione della moglie non accompagnato dalla contestuale negazione del fallimento dell’unione coniugale e della intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, affermazione che anche implica la mancata impugnazione da parte della G. della verificata ricorrenza di entrambe tali circostanze e relative cause, da parte del primo giudice e che si pone in linea con il condiviso principio di diritto gia’ affermato da questa Corte, secondo cui, pur dovendo, ai sensi del novellato art. 151 cod. civ., la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilita’ della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non e’ necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volonta’ di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, sicche’, in una visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilita’, la esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilita’ da parte dell’altro, la convivenza (in tema cfr., tra le altre, cass. 199207148; 200703356).

2. “Violazione dell’art. 156 c.c., commi 1 e 2 e dell’art. 113c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3” formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto Dica la Suprema Corte che il Giudice, nella determinazione dell’entita’ dell’assegno di mantenimento conseguente alla pronuncia di separazione, ex art. 156 c.c., comma 2, effettuata la individuazione dei redditi dei patrimoni, e di ogni altra utilita’ dei due coniugi, suscettibile di essere valutata economicamente, e comparate le due posizioni cosi’ valutate, deve tener conto e indicare in maniera piu’ possibile aderente alla realta’ quali siano gli elementi fattuali che in concreto hanno caratterizzato il tenore di vita durante il matrimonio (viaggi, vita di relazione, attivita’ culturali e ricreative, abitazione, abbigliamento, cure mediche etc.) provati o comunque desumibili dal reddito delle parti, e attribuire a detti elementi fattuali un preciso valore economico; di conseguenza, la determinazione dell’assegno periodico di mantenimento dovra’ essere una cifra perequativa che, tenuto conto anche dei redditi dell’avente diritto, consentira’ a quest’ultimo, unitamente ad essi, di sostenere quelle spese caratterizzanti il tenore di vita in precedenza individuato e determinato in termini economici (nel caso di specie, tenuto conto dei redditi della Sig.ra G. e attribuito un valore economico agli elementi fattuali caratterizzanti il tenore di vita durante il matrimonio, risultanti dagli atti o comunque desumibili dal reddito delle parti, determinare la cifra mensile dovuta dal marito per consentire alla stessa di affrontare le spese necessarie a mantenere quel tenore di vita che si e’ accertato la stessa abbia condotto durante il matrimonio).

Il motivo non ha pregio.

Le censure che la ricorrente propone si sostanziano, infatti, in rilievi critici generici, privi di riferimenti alle peculiarita’ del caso, con precipuo riguardo agli esplicitati estremi fattuali della verifica anche comparata, irreprensibilmente compiuta dai giudici di merito, puntualmente ancorata pure al considerato esito della espletata ctu oltre che al contenuto delle emerse risultanze documentali circa le potenzialita’ economiche di ciascuna delle due parti, in rapporto al pregresso tenore della vita coniugale, che ben poteva essere desunto dalle acquisite risultanze istruttorie e che la moglie aveva tendenzialmente diritto di mantenere.

Con il ricorso incidentale il C. deduce:

1. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 ex art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo conclusivamente i seguenti quesiti di diritto:

a) Voglia la Suprema Corte statuire se la successione ereditaria, ricevuta dal coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento dopo la pronuncia di separazione dei coniugi, giustifica o non giustifica un aumento dell’assegno di mantenimento stesso.

b) Voglia la Suprema Corte stabilire se il genitore e’ tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne, potenzialmente abile al lavoro, ma che non vuole lavorare.

Il motivo in entrambi gli articolati quesiti di diritto, non merita favorevole apprezzamento. Per il primo profilo, di cui al quesito sub a), la censura non appare congruente rispetto all’ambito controverso;

dalle norme indicate nella rubrica, dall’illustrazione del motivo e dal tenore del citato quesito emerge, infatti, univocamente il riferimento della doglianza al caso di successioni ereditarie successive alla separazione personale dei coniugi o alla pronuncia di divorzio, quando, invece, nella specie si verte nell’ipotesi, implicante diversi effetti giuridici ai fini in discussione, di eredita’ paterna conseguita dal C. nel corso del giudizio di separazione e prima della formazione del giudicato sulla relativa pronuncia. Il secondo quesito di diritto, di cui sub b), si rivela, invece, inammissibile perche’ generico ed involgente circostanze nuove, non delibate dalla Corte distrettuale.

2. “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”, inerente alla valutazione della condizione economica del ricorrente anche in rapporto a quella della moglie ai fini della quantificazione degli assegni di mantenimento della moglie e del figlio.

Il motivo e’ inammissibile, giacche’ le dedotte censure di omissione, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652; 200816528).

Conclusivamente i ricorsi della G. e del C. devono essere respinti.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi principale ed incidentale e li rigetta, compensando le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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