Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7125 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.O., elettivamente domiciliato in Roma, via

Tiberina 242, presso l’avv. Monica Poduti, rappresentato e difeso

dagli avvocati Cavallaro Mario e Mauro Pellegrini giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA, in persona del Prefetto

pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Perugia in data 27 giugno

2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito il difensore del ricorrente, avv. Mario Cavallaro, che si e’

riportato ai motivi del ricorso;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. PIVETTI Marco, che ha concluso in conformita’ alla

relazione in atti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. L.O., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 27 giugno 2008, con il quale il Giudice di pace di Perugia ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 3 novembre 2007 dal Prefetto di Perugia, in quanto lo straniero medesimo non aveva ottemperato al precedente decreto di espulsione del 20 settembre 2007, per tale ragione venendo anche tratto in arresto;

1.1. la Prefettura di Perugia non ha svolto attivita’ difensiva;

OSSERVA:

2. con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c., non avendo il Giudice di pace di Perugia ravvisato pregiudizialita’ tra il giudizio amministrativo davanti al TAR, relativo all’impugnazione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, e il giudizio davanti giudice ordinario avverso il provvedimento di espulsione dello straniero;

3. con il secondo motivo il ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia ritenuto irrilevante l’ordinanza cautelare, con la quale il giudice amministrativo ha sospeso il precedente provvedimento di espulsione in data 20 settembre 2007;

4. con il terzo motivo il ricorrente censura la omessa motivazione circa la rilevanza nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione davanti al Giudice di pace dell’ordinanza di sospensione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;

5. i primi due motivi di ricorso appaiono inammissibili, in quanto i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, si risolvono nella mera richiesta di accoglimento del motivo, o comunque nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata ed alla violazione di determinate norme di legge, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass., S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339);

6. il terzo motivo appare manifestamente infondato, in quanto l’asserito vizio di motivazione cade su circostanza non rilevante, avendo il Giudice di pace ravvisato nell’ordinanza del giudice penale il titolo posto a base del provvedimento di espulsione e comunque escluso la pregiudizialita’ tra la sospensione cautelare da parte del TAR del primo provvedimento di espulsione (20 settembre 2007) e l’impugnazione davanti al giudice ordinario del provvedimento di espulsione in data 3 novembre 2007;

7. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 5. e 6., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso – con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso e dopo aver rilevato che con tale secondo motivo il ricorrente ha anche dedotto che l’arresto in flagranza per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e l’ordinanza di convalida dell’arresto non costituiscono presupposto del provvedimento di espulsione – le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni svolte nella discussione orale dal difensore del ricorrente, che si e’ riportato ai motivi di censura dedotti a sostegno del ricorso;

ritenuto che, in relazione al terzo motivo, deve precisarsi che la censura attiene alla omessa motivazione circa la rilevanza, nel giudizio impugnatorio davanti al Giudice di pace di Perugia, dell’intervenuto annullamento del precedente provvedimento di espulsione del ricorrente emesso dal Giudice di Pace di Ancona e che, anche cosi’ interpretata, la doglianza e’ priva di fondamento, in quanto l’asserito vizio di motivazione cade su circostanza non decisiva, avendo il Giudice di pace rilevato che il provvedimento di espulsione e’ stato adottato dal Prefetto di Perugia a seguito di ordinanza del giudice penale correlata da specifica fattispecie di reato costituente autonoma causa di espulsione e non avendo il ricorrente mosso, nel motivo di ricorso in esame, alcuna specifica censura a tale argomentazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione non avendo l’ufficio intimato svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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