Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7125 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. III, 12/03/2021, (ud. 24/09/2020, dep. 12/03/2021), n.7125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31785-2018 proposto da:

G.S., rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICA DI

CINTIO, e LEANDRO DI CINTIO, ed elettivamente domiciliata in Bergamo

presso lo studio dei medesimi in via Cucchi n. 9 pec:

leandro.dicintio.bergamo.peccavvocati.it;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, (già Allianz Subalpina Assicurazioni), in

persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE CLEMENTE, ed elettivamente domiciliato in

ROMA, presso lo studio del medesimo in VIA CRESCENZO 17/A, pec:

micheleclemente.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

nonchè contro

SACEMI SRL, UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA, ITAC TRASPORTI SPA, SAM SRL,

P.G., C.L., C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1339/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La signora G.S., figlia minore, all’epoca dei fatti, di G.G. e R.A., deceduti a seguito di un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS) sulla strada provinciale (OMISSIS) in direzione (OMISSIS) tra l’autovettura guidata dai G. e con la R. terza trasportata e un autotreno con rimorchio, di proprietà rispettivamente della S.A.C.E M.I. srl e di Itac Trasporti SpA, guidato da C.G., propone tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1339 del 30/7/2018 che, pronunciando in sede di rinvio da una sentenza di questa Corte, ha accolto l’appello della G. e per l’effetto ritenuto la preponderante responsabilità del C. nella causazione del sinistro per essersi immesso sulla strada provinciale occupando l’intera carreggiata, per non aver considerato le condizioni di scarsa visibilità dovute alla nebbia e per non aver segnalato la manovra che stava per compiere. Ciò posto, il giudice ha ritenuto di non poter superare la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 in quanto era risultato che il G. percorresse la strada ad una velocità non adeguata; ha tuttavia rivisto le percentuali già precedentemente stabilite, fissando la responsabilità del C. nella misura di 2/3 e quella del G. nella misura di 1/3, ed ha, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, liquidato integralmente il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, stimando una somma complessiva di Euro 345.334,00, oltre interessi e rivalutazione ed ha aggiunto a tale somma quella liquidata dal giudice di primo grado a titolo di danno patrimoniale; ha altresì condannato le compagnie di assicurazione, tra cui Allianz SpA alla manleva. La corte territoriale ha altresì riconosciuto la responsabilità della proprietaria del rimorchio nel risarcimento del danno condannando gli eredi C., in solido con le società proprietarie della motrice e del rimorchio nonchè con le loro compagnie di assicurazione, al risarcimento del danno con interessi e rivalutazione nonchè alle spese di tutti i gradi di giudizio (tribunale, appello, cassazione, giudizio di rinvio).

2 Il ricorso per cassazione proposto da G.S. è affidato ad un unico motivo; ha resistito Allianz S.p.A. con tempestivo controricorso con cui ha sollevato, preliminarmente, il difetto di procura speciale conferita dalla G. all’avvocato difensore per la difesa in cassazione.

3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 330-bis.1 c.p.c. e, in vista dell’adunanza, la ricorrente G. e la compagnia Allianz SpA hanno depositato memoria, mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente valutare l’eccezione di parte resistente relativa al difetto di procura speciale conferita al difensore per il ricorso per cassazione. La procura in effetti è generica, consiste in un testo usualmente adoperato per rilasciare il mandato nei giudizi di merito, non contempla la volontà di impugnare per cassazione e non contiene il riferimento espresso alla sentenza impugnata.

1.1 L’eccezione è quindi fondata. In base alla giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Cass., 1, n. 4069 del 18/2/2020; Cass., L, n. 28146 del 5/11/2018).

L’accoglimento della preliminare eccezione preclude l’esame dei motivi di ricorso e conduce alla declaratoria di inammissibilità del medesimo.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile per la conformazione della procura e, in ragione della responsabilità dei legali avvocati Federica Di Cintio e Leandro Di Cintio, ed in osservanza della giurisprudenza di questa Corte che ritiene per l’appunto in casi simili di porre a carico dei legali l’obbligo delle spese (Cass., 61, n. 32008 del 9/12/2019: “In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato”; Cass., 6-1, n. 25435 del 10/10/2019) i medesimi sono condannati in solido a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo ed al cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna in solido gli avvocati Federica Di Cintio e Leandro Di Cintio a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più spese generali al 15% ed accessori di legge, oltre che al contributo unificato. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei suddetti avvocati, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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