Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7125 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4955/2021 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba

Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Prefettura Roma;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

08/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2021 da Dott. ROCCHI GIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 2 – 8 febbraio 2021, il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da A.A. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma.

Il Giudice riteneva che il decreto di espulsione fosse adeguatamente motivato, richiamando gli elementi necessari e sufficienti sulla base dei quali era possibile individuare la violazione addebitata; negava l’illegittimità del provvedimento, che non concedeva il termine per la partenza volontaria, atteso il rischio del pericolo di fuga, desumibile dalla circostanza che lo stesso, nel foglio notizie, aveva dichiarato di non voler fare ritorno nel Paese di origine e di non essere interessato ad un termine per la concessione della partenza volontaria; negava, infine, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 7, atteso che la Pubblica Amministrazione ha la facoltà di specificare i motivi di urgenza posti a base del provvedimento di espulsione, questione di competenza della magistratura amministrativa.

2. Ricorre per cassazione A.A., deducendo, in un primo motivo, violazione di legge.

Dopo un periodo trascorso in (OMISSIS), A. aveva manifestato il 15/6/2020, presso l’Ufficio Profughi della Questura di Roma, la volontà di chiedere la protezione internazionale nel nostro Paese. La Questura aveva rilasciato ad A. un cedolino (che viene allegato al ricorso), ma in data 1/7/2020, il ricorrente riceveva la notifica del decreto di espulsione.

Secondo il ricorrente, in base al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 2, egli era un “richiedente asilo” che, pertanto, aveva il diritto di permanere sul territorio nazionale fino alla decisione da parte della Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale.

In ogni caso, l’espulsione verso il Sudan sarebbe stato illegittima per il rischio di tortura e in presenza di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. La valutazione in senso contrario della Prefettura di Roma, quindi, non teneva conto di tali circostanze.

Inoltre, veniva dedotta la violazione del D.L. 34 del 2020, art. 103, commi 11 e 17, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che impediva le espulsioni in pendenza del termine per pre’sentare domanda di regolarizzazione/emersione (quindi dal 19/5/2020 al 15/8/2020).

Il ricorrente sottolinea che il Giudice di Pace aveva respinto motivi che l’opponente non aveva mai formulato.

Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I motivi di ricorso erano stati erroneamente sintetizzati e riportati nell’ordinanza impugnata, cosicché non era evincibile il percorso logico-ermeneutico attraverso il quale il Giudice di Pace era giunto alla decisione.

Il Giudice aveva ridimensionato il ruolo della giurisdizione a mera attività certificatoria dell’attività amministrativa, cadendo nel vizio di omessa pronuncia.

Nel secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7.

Il Giudice non aveva preso in considerazione la manifestazione della volontà del ricorrente di presentare domanda di protezione internazionale e la conseguente illegittimità del decreto di espulsione.

Nel terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge: il Giudice, affermando che la Prefettura di Roma aveva compiuto un’istruttoria esaustiva in merito all’assenza di un titolo legittimante la permanenza in Italia del ricorrente, aveva violato il principio del divieto di non refoulement, non esaminato né deciso.

Il ricorrente aveva dedotto la mancata istruttoria da parte della Prefettura in ordine alla sussistenza dei pericoli che comportano il divieto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 comma 1; la motivazione dell’ordinanza era laconica, apodittica e irragionevole. Il ricorrente ricorda che il divieto di espulsione ai sensi di detta norma può essere dedotto per la prima volta anche in sede di impugnazione del provvedimento amministrativo, essendo irrilevante che il rischio non fosse conosciuto dal Prefetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Con ogni evidenza, la motivazione dell’ordinanza deve ritenersi mancante e apparente: da una parte, infatti, il Giudice di Pace ha esposto motivi di impugnazione del provvedimento di espulsione diversi da quelli articolati dalla difesa del ricorrente, dall’altra ha del tutto omesso di provvedere sui motivi effettivamente dedotti: l’illegittimità del decreto di espulsione, dedotta per la sua emissione dopo che lo straniero aveva manifestato la volontà dr presentare domanda di protezione internazionale (poi effettivamente presentata); l’applicabilità della sospensione prevista dalla L. n. 77 del 2020; l’inespellibilità in forza del divieto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, alla luce della situazione in Sudan.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

 

 

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