Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7124 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI CATANIA, in persona del Prefetto pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.Y., elettivamente domiciliata in Roma, via Muzio Scevola 45

presso Cardinali, rappresentata e difesa dall’avv. LO FARO Rosa

Emanuela giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Catania in data 16 giugno

2008 nel procedimento n. 5521/2007 R.G.A.A.S.N.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. PIVETTI Marco, che ha chiesto dichiararsi la

cessazione della materia del contendere.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. Il Prefetto di Catania ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 16 giugno 2008, con il quale il Giudice di pace di Catania ha accolto l’opposizione di G.Y., cittadina (OMISSIS), al decreto di espulsione emesso il 3 marzo 2008 dal Prefetto di Catania, ritenendo nullo, per violazione del diritto di difesa, detto decreto, in quanto non tradotto nella lingua madre della ricorrente, ma soltanto in lingua inglese, non conosciuta dalla straniera;

1.1. G.Y. ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente deduce che in calce al provvedimento di espulsione era stato attestato che la mancata traduzione nella lingua madre della G. era dovuta all’impossibilità di reperire un interprete di lingua conosciuta alla straniera e che tale attestazione costituiva condizione necessaria e sufficiente ad escludere la nullità del decreto, non potendo il giudice ordinario vagliare la effettività della ragione indicata dalla pubblica amministrazione, ed ha illustrato la censura con un quesito ex art. 366 bis c.p.c., con il quale si chiede se possa considerarsi nullo un provvedimento di espulsione non tradotto nella lingua natale dello straniero per dichiarata impossibilità d reperire in tempi brevi un interprete;

3. il ricorso appare manifestamente fondato; infatti la circostanza dell’attestazione da parte del Prefetto dell’impossibilità di reperire un interprete di lingua conosciuta alla straniera è stata ammessa dalla controricorrente (v. pag. 5 del controricorso); trova pertanto applicazione il principio, secondo il quale, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico – organizzative per le quali tale operazione sia impossibile, e si imponga, per l’effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo), tale attestazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e non potendo il giudice di merito sindacare le scelte della P.A. (Cass. 2003/5732; 2003/18040; 2004/10567; 2004/20779);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 3., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che la controricorrente ha depositato memoria con documenti allegati e relativo elenco, notificati alla ricorrente il 12 novembre 2009, affermando che il Questore di Catania le ha rilasciato il permesso di soggiorno e chiedendo che, non essendovi più interesse al ricorso, questo venga dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, con condanna di controparte alle spese legali;

B1) ritenuto che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione ed ha rilevato che non risultano provate nè la carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione dedotta dalla controricorrente, nè la cessazione della materia del contendere prospettata dal Pubblico Ministero; infatti il provvedimento di revoca da parte del Prefetto di Roma, richiamato dalla controricorrente, riguarda l’espulsione disposta da quell’Autorità nel 2004, mentre non risulta revocato dall’Autorità amministrativa il provvedimento di espulsione della G. disposto dal Prefetto di Catania il 3 marzo 2008, oggetto del presente giudizio e annullato dal Giudice di pace di Catania con il decreto in questa sede impugnato; inoltre la controricorrente non ha indicato gli estremi del permesso di soggiorno che le sarebbe stato rilasciato dal Questore di Catania dopo la revoca del provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Roma, mentre il permesso di soggiorno prodotto in atti in fotocopia risulta – per quel che è dato evincere dalla copia, non chiaramente leggibile – essere stato rilasciato nell’ottobre 2007, prima della emissione da parte del Prefetto di Catania del provvedimento di espulsione oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio, e, riguardando una diversa e pregressa situazione, non può costituire elemento idoneo a comprovare la regolarizzazione della posizione della G. e la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per Cassazione, o la cessazione della materia del contendere, non dimostrate neppure dalla nota in data 20 gennaio 2009, patimenti prodotta in giudizio, con la quale la Questura di Catania ha invitato la G. a presentarsi presso l’Ufficio immigrazione per essere “sottoposta a identificazione e fotosegnalamento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 2 bis”, atteso che l’attività di ufficio espletata ai sensi della richiamata disposizione è conseguente alla richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero e non al rilascio del permesso di soggiorno (“Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici”);

B2) ritenuto che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali, da determinare e rendere incontestato l’effettivo venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia (Cass. 2007/4034; 2007/19160; 2009/10553);

osservato che le circostanze dedotte dalla controricorrente e i riscontri documentali forniti non consentono, alla stregua di quanto fin qui rilevato, di ritenere accertato l’effettivo venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito e che pertanto vanno disattese le richieste di dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, o di cessazione della materia del contendere;

B3) considerato infine che le considerazioni svolte nella relazione in atti, pienamente condivise dal collegio, conducono all’accoglimento del ricorso e all’annullamento del decreto impugnato e che tuttavia, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata per la decisione di merito ad altro giudice, che si individua nell’Ufficio del Giudice di pace di Catania in persona di altro magistrato, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Catania, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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